
A cura del Centro studi fiscale Seac
L'orientamento generalmente manifestato dalla
Corte di Cassazione, in merito all'autonoma impugnabilità degli
avvisi bonari (rectius comunicazioni di irregolarità), muove nel
senso di riconoscere la tutela
giurisdizionale piena e, dunque, l'esperibilità, da parte
del contribuente, del rimedio del ricorso davanti alla commissione
tributaria provinciale, anche con riferimento a questa tipo di
"atti" (pur non collocabili nel concetto tipico di atto
amministrativo), sia che derivino dall'attività di liquidazione
prevista dagli
Quanto ai primi, nella Sentenza 15 ottobre 2020, n. 22356, la Cassazione ha evidenziato che, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall'ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, e` impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessita` che si manifesti in forma autoritativa, con la conseguenza che e` immediatamente impugnabile dal contribuente anche la comunicazione d'irregolarita` prevista dall'articolo 36-bis, terzo comma, D.P.R. n. 600/1973. In particolare, con Ordinanza 12 marzo 2020, n. 7076 la Cassazione ha precisato la necessità che vi siano incertezze rilevanti sul contenuto della dichiarazione, perché possa comminarsi la sanzione estrema della nullità dell'atto successivo, come previsto dall'articolo 6, quinto comma, dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge n. 212/2000). Quanto ai secondi, con Ordinanza 28 luglio 2015, n. 15957, la Cassazione, sulla base dei medesimi princìpi, ha evidenziato che sono impugnabili anche le comunicazioni che non si concludono con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione "avviso di liquidazione" o "avviso di pagamento" o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare per l'impugnazione e, per questo, ha concluso per l'autonoma impugnabilità, davanti alle commissioni tributarie, degli avvisi bonari di cui di cui al quarto comma, articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973. |