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Accertamento L'accertamento - L'adesione e l'acquiescenza
Accertamento con adesione

A cura del Centro studi fiscale Seac

L'accertamento con adesione (art. 1 e ss. del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218) consente al contribuente di definire, in contraddittorio con l'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria, le maggiori imposte dovute ed evitare, in tal modo, l'insorgere di una lite tributaria.

In sede di accertamento con adesione al contribuente

È data facoltà di produrre documenti, atti e informazioni nonché di proporre argomentazioni e considerazioni per chiudere la potenziale vertenza tributaria prima ancora delle emissione dell'atto di imposizione ovvero dopo

In sede di accertamento con adesione all'Ufficio

È data facoltà , in esito al contraddittorio, di rideterminare le proprie pretese

Tale istituto deflattivo permette al contribuente di beneficiare di una riduzione delle sanzioni amministrative, che, in caso di "accordo", sono dovute nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge, oltre ad imposta (rideterminata in sede di "accordo") ed interessi legali, anche nei casi in cui nell'atto impositivo le sanzioni siano irrogate nella misura massima. Rimangono escluse dalla riduzione le sanzioni applicate per gli errori formali riscontrati in sede di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e IVA, nonché le sanzioni per omessa, incompleta o inesatta risposta alle richieste dell'Ufficio.

Si tratta, sostanzialmente, di un "accordo" tra contribuente e Ufficio che può essere raggiunto sia prima dell'emissione di un avviso di accertamento, sia dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso al giudice tributario. L'accertamento con adesione si perfeziona solo con il versamento delle somme derivanti dall'accordo entro 20 giorni dalla sua sottoscrizione, in unica soluzione, ovvero della prima rata (in un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo, ovvero 16 rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro.)

ATTENZIONE: Al contribuente nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche è data la facoltà di chiedere all'Ufficio competente la formulazione di una proposta di accertamento ai fini dell'eventuale adesione (art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 218/1997). L'istanza, che può essere presentata senza particolari formalità, ha lo scopo di dare impulso all'attività dell'Amministrazione, riducendo l'arco di tempo intercorrente tra il momento di chiusura dell'attività istruttoria esterna e quello in cui la pretesa impositiva viene formalizzata nell'avviso di accertamento. Non è, in ogni caso, previsto alcun termine entro il quale l'Ufficio debba procedere alla notifica dell'invito, così come non vi è nessun obbligo che imponga di giungere alla definizione in adesione della vertenza.

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