
A cura del Centro studi fiscale Seac
L'accertamento con adesione (
In sede di accertamento con adesione al contribuente |
È data facoltà di produrre documenti, atti e informazioni nonché di proporre argomentazioni e considerazioni per chiudere la potenziale vertenza tributaria; nel caso in cui il contribuente abbia proposto osservazioni allo schema di atto notificato ai sensi dell'art. 6 bis, comma 3, dello Statuto del contribuente, l'ufficio non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli contenuti nelle osservazioni. |
In sede di accertamento con adesione all'Ufficio |
È data facoltà, in esito al contraddittorio, di rideterminare le proprie pretese |
Tale istituto deflattivo permette al contribuente di beneficiare di una riduzione delle sanzioni amministrative, che, in caso di "accordo", sono dovute nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge, oltre ad imposta (rideterminata in sede di "accordo") ed interessi legali, anche nei casi in cui nell'atto impositivo le sanzioni siano irrogate nella misura massima. Rimangono escluse dalla riduzione le sanzioni applicate per gli errori formali riscontrati in sede di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e
Si tratta, sostanzialmente, di un "accordo" tra contribuente e Ufficio che può essere raggiunto sia prima dell'emissione di un avviso di accertamento, sia dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso al giudice tributario. L'accertamento con adesione si perfeziona solo con il versamento delle somme derivanti dall'accordo entro 20 giorni dalla sua sottoscrizione, in unica soluzione, ovvero della prima rata (in un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo, ovvero 16 rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro.)
ATTENZIONE: Al contribuente nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche è data la facoltà di chiedere all'Ufficio competente la formulazione di una proposta di accertamento ai fini dell'eventuale adesione ( |