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Tasso di interesse legale

A cura del Centro studi fiscale Seac

Ai sensi dell'art. 1284, Codice civile, il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 2% in ragione d'anno. La misura del tasso di interesse legale può essere annualmente modificata dal Ministro del tesoro, con Decreto da pubblicarsi in G.U. non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Decorso tale termine senza che vi sia stata tale pubblicazione, la misura del saggio rimane invariata per l'anno successivo.

Eventuali tassi di interesse superiori a quelli legali devono essere determinati per iscritto.

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