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Sanzioni tributarie Violazioni commesse fino al 31 agosto 2024 - Imposte dirette
Sostituto d'imposta

A cura del Centro studi fiscale Seac

Le violazioni che interessano gli adempimenti a carico del sostituto d'imposta possono riguardare:

  • l'omessa (o tardiva) presentazione della dichiarazione (Mod. 770);
  • la presentazione di dichiarazione infedele;
  • l'omessa indicazione di uno o più percipienti;
  • la presentazione di dichiarazione irregolare;
  • l'omissione o l'incompletezza della documentazione;
  • l'omessa effettuazione di ritenute nei confronti del percipiente;
  • l'omesso o insufficiente versamento di ritenute;
  • le violazioni rilevabili in sede di controlli automatici e formali;
  • l'omessatardiva o errata trasmissione della Certificazione Unica.
Omessa o tardiva presentazione della dichiarazione
L'art. 2, D.Lgs. n. 271/1997, detta la sanzione da applicare nel caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta.
Si noti che sono considerate al pari dell'omessa dichiarazione e, pertanto, sono soggette alla stessa sanzione, le ipotesi di:
  • presentazione tardiva, vale a dire effettuata dopo che sono trascorsi 90 giorni dalla scadenza del termine prescritto;
  • presentazione su modelli non conformi a quelli approvati con provvedimento amministrativo;
  • presentazione di dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetti sforniti della rappresentanza legale o negoziale, salvo regolarizzazione.

attenzione

Con riferimento all'ipotesi di presentazione di dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetti sforniti di rappresentanza, anche se ancora normativamente prevista, si ritiene che non trovi più applicazione nel caso di invio telematico, in quanto non è possibile la materiale sottoscrizione della dichiarazione; in alcune casistiche è semplicemente richiesta l'apposizione di una crocetta.

RITENUTE INTERAMENTE VERSATE

Quando le ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme, benché non dichiarate, sono state interamente versate si applica la sanzione amministrativa prevista nella misura da € 250,00 a € 2.000,00 (art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 471/1997).

attenzione

Tuttavia, se la dichiarazione omessa è presentata oltre i 90 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo:

  • si applica la sanzione da € 150,00 ad € 500,00;
  • la sanzione per omessa indicazione del percipiente è pari ad € 25,00.

RITENUTE NON VERSATE

La sanzione amministrativa prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, quando le ritenute non sono state versate, va dal 120% al 240% dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di € 250,00 (art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 471/97).

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