
A cura del Centro studi fiscale Seac
Le violazioni che interessano gli adempimenti a carico del sostituto d'imposta possono riguardare:
- l'omessa (o tardiva) presentazione della dichiarazione (Mod. 770);
- la presentazione di dichiarazione infedele;
- l'omessa indicazione di uno o più percipienti;
- la presentazione di dichiarazione irregolare;
- l'omissione o l'incompletezza della documentazione;
- l'omessa effettuazione di ritenute nei confronti del percipiente;
- l'omesso o insufficiente versamento di ritenute;
- le violazioni rilevabili in sede di controlli automatici e formali;
- l'omessa, tardiva o errata trasmissione della Certificazione Unica.
- presentazione tardiva, vale a dire effettuata dopo che sono trascorsi 90 giorni dalla scadenza del termine prescritto;
- presentazione su modelli non conformi a quelli approvati con provvedimento amministrativo;
- presentazione di dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetti sforniti della rappresentanza legale o negoziale, salvo regolarizzazione.
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Con riferimento all'ipotesi di presentazione di dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetti sforniti di rappresentanza, anche se ancora normativamente prevista, si ritiene che non trovi più applicazione nel caso di invio telematico, in quanto non è possibile la materiale sottoscrizione della dichiarazione; in alcune casistiche è semplicemente richiesta l'apposizione di una crocetta. |
RITENUTE INTERAMENTE VERSATE
Quando le ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme, benché non dichiarate, sono state interamente versate si applica la sanzione amministrativa prevista nella misura da € 250,00 a € 2.000,00 (
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Tuttavia, se la dichiarazione omessa è presentata oltre i 90 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo:
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RITENUTE NON VERSATE
La sanzione amministrativa prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, quando le ritenute non sono state versate, va dal 120% al 240% dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di € 250,00 (