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Sanzioni tributarie Aspetti generali
Sanzioni amministrative

A cura del Centro studi fiscale Seac

I principi generali della materia sono contenuti nel D.Lgs. n. 472/1997 che affronta, in particolare, i seguenti aspetti:

  • contenuto e natura della pena;
  • principio dell'irretroattività della norma;
  • principio di legalità;
  • principio del favor rei;
  • principio di proporzionalità;
  • riferibilità della sanzione alla persona fisica autrice dell'illecito, in correlazione con i principi di imputabilità e colpevolezza.

    attenzione

    Tale principio è stato in parte superato dall'art. 7, D.L. n. 269/2003 che stabilisce la responsabilità esclusiva delle società o enti aventi personalità giuridica per le violazioni di cui risultano essere beneficiari. Con il D.Lgs. n. 87/2024, inoltre, tale previsione è stata estesa anche agli enti privi di personalità giuridica.

Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, riguardante la riforma del sistema sanzionatorio in materia tributaria, ha modificato il D.Lgs. n. 472/1997 con effetto, per quanto riguarda le modifiche introdotte con riferimento alle sanzioni amministrative tributarie, per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

Contenuto e natura della sanzione

La sanzione amministrativa principale può essere determinata secondo due distinte modalità:

  1. la comminazione della sanzione, in misura variabile, entro un limite minimo e un limite massimo;
  2. l'applicazione della sanzione in misura proporzionale al tributo cui si riferisce la violazione.

Il comma 3, art. 2, D.Lgs. n. 472/1997 dispone che la somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi; tuttavia, la disposizione non riguarda le dilazioni di pagamento (cioè i casi in cui è consentito il pagamento rateizzato del debito tributario), per le quali gli interessi tendono a risarcire l'Erario del danno subito, consistente nella mancata produttività del denaro e nel costo del medesimo.

SANZIONI ACCESSORIE

Alla sanzione principale, l'art. 21, D.Lgs. n. 472/1997, affianca le sanzioni amministrative accessorie che oltre ad essere "tipiche", possono essere applicate esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge. Sono:

  1. l'interdizione, per una durata massima di sei mesi, dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica, pubblici o privati;
  2. l'interdizione, per la durata massima di sei mesi, dalla partecipazione a gare per l'affidamento di appalti e forniture pubblici;
  3. l'interdizione e/o la sospensione, per la durata massima di sei mesi, dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l'esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo;
  4. la sospensione, sempre per la durata massima di sei mesi, dall'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, diverse da quelle indicate al punto precedente.

Le sanzioni accessorie sono applicate secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza con la sanzione principale. I presupposti, nonché i limiti temporali, per la loro applicazione sono individuati dalle singole leggi d'imposta, tenuto conto sia della gravità della violazione che della misura edittale della sanzione principale.

attenzione

Nei casi di definizione agevolata della sanzione, ex artt. 16 e 17, D.Lgs. n. 472/1997 non possono essere irrogate sanzioni accessorie.

Criteri di determinazione della sanzione

L'art. 7, D.Lgs. n. 472/1997 fornisce indicazioni per la determinazione quantitativa della sanzione. Essa va irrogata avendo considerazione per:

  • la gravità dell'illecito commesso, determinata dalla condotta dell'agente, dolosa o colposa, messa in relazione con l'entità del danno per l'Erario (valutato in proporzione tra imposta evasa ed imposta complessivamente dovuta). Vanno tenuti in considerazione anche i comportamenti successivi alla violazione, tendenti ad eliminare/attenuare le conseguenze negative della stessa; la personalità del trasgressore; le sue condizioni economico-sociali;
  • la personalità del trasgressore, desunta anche dai suoi precedenti fiscali, e, in particolare, dalla sua tendenza a ricorrere più o meno insistentemente a violazioni in materia tributaria.

Il comma 3 dell'articolo 7, D.Lgs. n. 472/97 prevede che la sanzione è aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole, ovvero:

  • violazioni delle stesse disposizioni;
  • violazioni di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti e dei motivi che ne sono a base o per le modalità del comportamento tenuto, presentano profili di sostanziale identità.

Tale aumento non è tuttavia applicabile nel caso in cui l'applicazione della recidiva porterebbe alla manifesta sproporzione fra l'entità del tributo e la sanzione.

novita

Il D.Lgs. n. 87/2024, ha modificato l'aggravante della recidiva prevista dal comma 3, D.Lgs. n. 472/1997, prevedendo che, per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, la sanzione è aumentata fino al doppio nei confronti di chi, nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la violazione o alla inoppugnabilità dell'atto, sia incorso in altra violazione della stessa indole.
Tale aumento non è tuttavia applicabile nel caso in cui l'applicazione porterebbe alla manifesta sproporzione fra l'entità del tributo e la sanzione.

Ai fini della recidiva non rilevano, oltre alle violazioni definite ex art. 13, 16 e 17, D.Lgs. n. 472/97 o in dipendenza di adesione all'accertamento, anche quelle definite a seguito di mediazione o conciliazione tributaria.

Poiché la modifica introdotta dal D.Lgs. n. 87/2024 al citato comma 3 costituisce una variazione peggiorativa per il reo, l'aggravante della recidiva andrà applicata, a seconda del momento in cui la violazione è stata commessa, come indicato nel seguente schema:

Infine, il comma 4, art. 7, permette la riduzione della sanzione fino a un quarto del minimo, al ricorrere di circostanze che rendano manifesta la sproporzione fra l'entità del tributo e la sanzione.
Per contro, la sanzione può essere aumentata fino alla metà se concorrono circostanze di particolare gravità della violazione o ricorrono altre circostanze valutate ai sensi del comma 1 dello stesso art. 7.

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