
A cura del Centro studi fiscale Seac
I principi generali della materia sono contenuti nel
- contenuto e natura della pena;
- principio dell'irretroattività della norma;
- principio di legalità;
- principio del favor rei;
- principio di proporzionalità;
- riferibilità della sanzione alla persona fisica autrice dell'illecito, in correlazione con i principi di imputabilità e colpevolezza.
Tale principio è stato in parte superato dall'
art. 7, D.L. n. 269/2003 che stabilisce la responsabilità esclusiva delle società o enti aventi personalità giuridica per le violazioni di cui risultano essere beneficiari. Con ilD.Lgs. n. 87/2024 , inoltre, tale previsione è stata estesa anche agli enti privi di personalità giuridica.
Il
La sanzione amministrativa principale può essere determinata secondo due distinte modalità:
- la comminazione della sanzione, in misura variabile, entro un limite minimo e un limite massimo;
- l'applicazione della sanzione in misura proporzionale al tributo cui si riferisce la violazione.
Il comma 3,
SANZIONI ACCESSORIE
Alla sanzione principale, l'
- l'interdizione, per una durata massima di sei mesi, dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica, pubblici o privati;
- l'interdizione, per la durata massima di sei mesi, dalla partecipazione a gare per l'affidamento di appalti e forniture pubblici;
- l'interdizione e/o la sospensione, per la durata massima di sei mesi, dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l'esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo;
- la sospensione, sempre per la durata massima di sei mesi, dall'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, diverse da quelle indicate al punto precedente.
Le sanzioni accessorie sono applicate secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza con la sanzione principale. I presupposti, nonché i limiti temporali, per la loro applicazione sono individuati dalle singole leggi d'imposta, tenuto conto sia della gravità della violazione che della misura edittale della sanzione principale.
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Nei casi di definizione agevolata della sanzione, ex |
L'
- la gravità dell'illecito commesso, determinata dalla condotta dell'agente, dolosa o colposa, messa in relazione con l'entità del danno per l'Erario (valutato in proporzione tra imposta evasa ed imposta complessivamente dovuta). Vanno tenuti in considerazione anche i comportamenti successivi alla violazione, tendenti ad eliminare/attenuare le conseguenze negative della stessa; la personalità del trasgressore; le sue condizioni economico-sociali;
- la personalità del trasgressore, desunta anche dai suoi precedenti fiscali, e, in particolare, dalla sua tendenza a ricorrere più o meno insistentemente a violazioni in materia tributaria.
Il comma 3 dell'
- violazioni delle stesse disposizioni;
- violazioni di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti e dei motivi che ne sono a base o per le modalità del comportamento tenuto, presentano profili di sostanziale identità.
Tale aumento non è tuttavia applicabile nel caso in cui l'applicazione della recidiva porterebbe alla manifesta sproporzione fra l'entità del tributo e la sanzione.
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Il |
Ai fini della recidiva non rilevano, oltre alle violazioni definite
Infine, il comma 4, art. 7, permette la riduzione della sanzione fino a un quarto del minimo, al ricorrere di circostanze che rendano manifesta la sproporzione fra l'entità del tributo e la sanzione.
Per contro, la sanzione può essere aumentata fino alla metà se concorrono circostanze di particolare gravità della violazione o ricorrono altre circostanze valutate ai sensi del comma 1 dello stesso art. 7.