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Sanzioni tributarie Violazioni commesse fino al 31 agosto 2024 - Imposte dirette
Dichiarazione redditi e IRAP

A cura del Centro studi fiscale Seac

Le violazioni relative alla dichiarazione dei redditi e IRAP possono riguardare:

  • l'omessa o tardiva presentazione della dichiarazione;
  • la presentazione di dichiarazione infedele;
  • la presentazione di dichiarazione irregolare;
  • la documentazione omessa o incompleta;
  • le violazioni rilevabili in sede di liquidazione delle imposte e dei rimborsi;
  • le violazioni rilevabili in sede di controlli formali;
  • l'omesso o tardivo versamento delle imposte.
Omessa o tardiva presentazione della dichiarazione dei redditi/IRAP

L'articolo 1, D.Lgs. n. 471/1997, disciplina le ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e IRAP. 

Come chiarito nella C.M. 25 gennaio 1999, n. 23/E, la fattispecie dell'omessa dichiarazione non si realizza esclusivamente con la mancata presentazione della stessa, ma è integrata da altre ipotesi in cui la dichiarazione è considerata omessa o nulla. Tali casi sono:
  • la presentazione della dichiarazione con ritardo superiore a 90 giorni, di cui al comma 7, art. 2, D.P.R. n. 322/1998;
  • la presentazione della dichiarazione redatta su modelli non conformi a quelli approvati con Provvedimento amministrativo, ai sensi del comma 1, art. 1, D.P.R. n. 322/1998;
  • la presentazione di dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetti sforniti della rappresentanza legale o negoziale, salvo che il contribuente non provveda alla regolarizzazione apponendo la propria firma entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'invito, in tal senso, da parte del competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

attenzione

Con riferimento all'ipotesi di presentazione di dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetti sforniti di rappresentanza, anche se ancora normativamente prevista, si ritiene che non trovi più applicazione nel caso di invio telematico, in quanto non è possibile la materiale sottoscrizione della dichiarazione; in alcune casistiche è semplicemente richiesta l'apposizione di una crocetta.

Nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione, la sanzione applicabile è in linea generale compresa:

  • tra € 250,00 e € 1.000,00 (con possibilità di aumento fino al doppio per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili) se non è dovuta imposta;
  • tra il 120% ed il 240% se è dovuta imposta (con un minimo di € 250,00).
DICHIARAZIONE TARDIVA
L'art. 2, comma 7, D.P.R. n. 322/1998, considera valida la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine (tardiva presentazione) ferma restando l'applicazione delle sanzioni sopra riportate, relative alla dichiarazione presentata entro il termine della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo.
Poiché la dichiarazione tardiva, presentata entro 90 giorni, è comunque valida, dalla stessa non può risultare un'imposta dovuta ma, semmai, un'imposta dichiarata e non versata, come tale da assoggettare alla sanzione del 30% prevista dall'art. 13, D.Lgs. n. 471/1997 (in tal senso si veda la C.M. n. 23/1999).

Si ricorda che, entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione, il contribuente può regolarizzare la propria posizione attraverso il ravvedimento operoso (sanzione ridotta ad 1/10 del minimo ed eventuale regolarizzazione degli omessi versamenti).

attenzione

L'Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 42/2016, ha chiarito che la sanzione su cui applicare il ravvedimento operoso in caso di dichiarazione tardiva (presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine) è quella pari ad € 250,00; la sanzione di € 150,00, applicabile in caso di presentazione della dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo non rileva in caso di regolarizzazione spontanea.

ATTENUANTI DELL'OMESSA DICHIARAZIONE

se la dichiarazione dei redditi omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, la sanzione base (dal 120% al 240%) è ridotta della metà e sono modificati gli importi minimi.

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