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Sanzioni tributarie Violazioni commesse fino al 31 agosto 2024 - IVA
Dichiarazione IVA

A cura del Centro studi fiscale Seac

Le violazioni relative alla dichiarazione IVA, disciplinate nell'art. 5, D.Lgs. n. 471/1997 sono:

  • l'omessa presentazione della dichiarazione;
  • la dichiarazione infedele;
  • la dichiarazione irregolare.

A tali violazioni si devono aggiungere anche quelle riguardanti:

  • l'omesso o il tardivo versamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione;
  • gli errori rilevabili in sede di controllo delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972.
Dichiarazione omessa o tardiva

Le ipotesi di dichiarazione omessa si realizzano quando:

  • non è stata presentata la dichiarazione;
  • la dichiarazione è stata presentata con ritardo superiore a 90 giorni;
  • la dichiarazione è stata presentata senza la sottoscrizione del contribuente o con la sottoscrizione di un soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale, sempre che la stessa non sia sanata entro 30 giorni dall'invito dell'Ufficio competente.

Come già visto per le dichiarazioni dei redditi, il comma 7, art. 2, D.P.R. n. 322/1998 considera valida la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine, ferma restando l'applicazione delle sanzioni per il ritardo, che vanno da € 150,00 a € 1.000,00.

La presentazione tardiva è regolarizzabile con l'istituto del ravvedimento operoso.

La sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione annuale si suddivide in due fattispecie, a seconda che il soggetto tenuto all'adempimento effettui operazioni per le quali è dovuta imposta oppure operazioni per le quali non è dovuta imposta.

OPERAZIONI PER LE QUALI È DOVUTA IMPOSTA

Nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA in presenza di debito d'imposta la sanzione applicabile va dal 120% al 240% dell'imposta dovuta con un minimo di € 250,00.

Tuttavia, se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva (e non sono iniziate attività di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza), si applica la sanzione dal 60% al 120% dell'imposta dovuta, con un minimo di € 200,00.

Per determinare l'imposta dovuta, che costituisce la base di commisurazione della sanzione, occorre computare in diminuzione dell'ammontare dell'IVA a debito, risultante dall'accertamento:

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