
A cura del Centro studi fiscale Seac
Le violazioni relative alla dichiarazione
- l'omessa presentazione della dichiarazione;
- la dichiarazione infedele;
- la dichiarazione irregolare.
A tali violazioni si devono aggiungere anche quelle riguardanti:
- l'omesso o il tardivo versamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione;
-
gli errori rilevabili in sede di controllo delle dichiarazioni ai sensi dell'
art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972 .
Le ipotesi di dichiarazione omessa si realizzano quando:
- non è stata presentata la dichiarazione;
- la dichiarazione è stata presentata con ritardo superiore a 90 giorni;
- la dichiarazione è stata presentata senza la sottoscrizione del contribuente o con la sottoscrizione di un soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale, sempre che la stessa non sia sanata entro 30 giorni dall'invito dell'Ufficio competente.
Come già visto per le dichiarazioni dei redditi, il comma 7,
La presentazione tardiva è regolarizzabile con l'istituto del ravvedimento operoso.
La sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione annuale si suddivide in due fattispecie, a seconda che il soggetto tenuto all'adempimento effettui operazioni per le quali è dovuta imposta oppure operazioni per le quali non è dovuta imposta.
OPERAZIONI PER LE QUALI È DOVUTA IMPOSTA
Nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione annuale
Tuttavia, se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva (e non sono iniziate attività di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza), si applica la sanzione dal 60% al 120% dell'imposta dovuta, con un minimo di € 200,00.
Per determinare l'imposta dovuta, che costituisce la base di commisurazione della sanzione, occorre computare in diminuzione dell'ammontare dell'