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Reverse charge
Il reverse charge per oro e argento

A cura del Centro studi fiscale Seac

Per il settore del commercio di oro e argento trova applicazione il meccanismo dell'inversione contabile al fine di evitare agli operatori del settore l'onere finanziario derivante dal pagamento dell'IVA ai fornitori o in dogana per le importazioni.

A differenza del settore edile, quindi, l'inversione contabile ha lo scopo di favorire gli operatori, anziché di contrastare l'evasione fiscale.

Il comma 5, art. 17, D.P.R. n. 633/1972 disciplina il meccanismo del reverse charge relativo alle cessioni imponibili di oro da investimento, e prevede:

  • il regime di esenzione IVAalle sole cessioni di oro da investimento, escludendo da tale regime l'oro industriale;
  • la possibilità, per i soggetti che producono oro da investimento o trasformano l'oro in oro da investimento di optare per il regime di imponibilità delle cessioni, secondo il meccanismo del reverse-charge, di cui all'art. 17, comma 5, D.P.R. n. 633/1972, anche in relazione a singole cessioni, tramite comportamento concludente e successiva comunicazione nella dichiarazione annuale IVA;
  • l'applicazione delle disposizioni fiscali relative all'oro industriale anche alle operazioni aventi ad oggetto le cessioni e le importazioni di argento in lingotti o in grani di purezza pari o superiore a 900 millesimi;
  • l'obbligo di applicare il reverse charge:
      • alle cessioni e importazioni di oro industriale (sempre imponibili);
      • alle cessioni di oro da investimento in caso di opzione per il pagamento dell'IVA;
      • alle cessioni e importazioni di argento puro (sempre imponibili).
La classificazione dell'oro e dell'argento ai fini IVA

Per individuare il corretto regime IVA applicabile alle operazioni aventi ad oggetto l'oro e l'argento è necessario tenere presente cosa il legislatore intende per:

  • oro industriale;
  • oro da investimento;
  • argento industriale (o argento puro).
Per oro da investimento si intende:
  • oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi rappresentato o meno da titoli;
  • monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese d'origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80% il valore sul mercato libero dell'oro in esso contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione UE ed annualmente pubblicato nella G.U.C.E., nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco. 
Per oro industriale si intende materiale d'oro diverso da quello da investimento, sia in forma di semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza. 
Per individuare il contenuto di tale definizione è necessario fare riferimento all'oro nella sua funzione industriale ossia di materia prima destinata alla lavorazione. Rientrano, pertanto, nella nozione di materiale d'oro o di prodotto semilavorato tutte le forme d'oro grezzo, non ricadenti nell'oro da investimento, destinate ad una successiva lavorazione, quali lingotti, placche, verghe, bottoni, ecc. (Risoluzione n. 168/2001).
Nello specifico costituisce oro industriale:
  • l'oro greggio, in qualsiasi forma e purezza;
  • l'oro in forma di lingotti o placchette di purezza inferiore a 995 millesimi o il cui peso ai sensi del citato art. 1, lett. a), non consente di considerarlo “oro da investimento”;
  • l'oro di forma diversa da quello in lingotti o placchette (ad esempio in granuli o barre), anche se contenente le caratteristiche dell'oro da investimento (superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi);
  • le monete d'oro diverse da quelle elencate al punto 2 dell'art. 1, lett. a), Legge n. 7/2000;
  • i semilavorati d'oro di purezza pari o superiore a 325 millesimi.
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