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Regimi fiscali agevolati Contabilità semplificata per cassa
Soggetti ammessi

A cura del Centro studi fiscale Seac

Secondo l'art. 18, D.P.R. n. 600/1973, i cui contenuti sono stati illustrati con Circolare 13 aprile 2017, n. 11, sono ammessi alla contabilità semplificata:

  • le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 55, TUIR;
  • le imprese familiari e le aziende coniugali;
  • le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice;
  • le società di armamento e le società di fatto;
  • gli enti non commerciali residenti e non residenti (se con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) in relazione alle eventuali attività commerciali esercitate.

Per i soggetti che rispettano i requisiti di cui all'art. 18, D.P.R. n. 600/1973 e non rientrano nei limiti per l'applicazione del regime forfetario, la contabilità semplificata è il regime naturale, ferma restando la possibilità di opzione per la contabilità ordinaria.
Si ricorda che:

  • le società di capitali sono obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria a prescindere dal valore dei ricavi;
  • per gli esercenti arti e professioni, il regime di contabilità semplificata (con regole differenti) è il regime naturale di tenuta della contabilità che si applica a prescindere dall'ammontare dei compensi conseguiti nell'anno precedente.
Limiti per l'accesso alla contabilità semplificata

La possibilità, da parte di un'impresa individuale/società di persone/ente non commerciale, di tenere la contabilità semplificata è collegata all'ammontare dei ricavi dell'anno precedente.
Il limite dei ricavi è differenziato a seconda del tipo di attività esercitata: in base all'art. 18, D.P.R. n. 600/1973 tale limite, il cui mancato superamento consente, alle imprese individuali/società di persone, la tenuta della contabilità semplificata è così individuato:

Attività

Limite

Prestazioni di servizi

€ 500.000

Altre attività

€ 800.000

attenzione

A decorrere dal 2023 i predetti limiti sono stati innalzati dall'art. 1, comma 176, Legge n. 197/2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023). In precedenza, i limiti erano rispettivamente fissati in € 400.000 e € 700.000.

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