A cura del Centro studi fiscale Seac
Secondo l'
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'
art. 55, TUIR ; - le imprese familiari e le aziende coniugali;
- le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice;
- le società di armamento e le società di fatto;
- gli enti non commerciali residenti e non residenti (se con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) in relazione alle eventuali attività commerciali esercitate.
Per i soggetti che rispettano i requisiti di cui all'
Si ricorda che:
- le società di capitali sono obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria a prescindere dal valore dei ricavi;
- per gli esercenti arti e professioni, il regime di contabilità semplificata (con regole differenti) è il regime naturale di tenuta della contabilità che si applica a prescindere dall'ammontare dei compensi conseguiti nell'anno precedente.
La possibilità, da parte di un'impresa individuale/società di persone/ente non commerciale, di tenere la contabilità semplificata è collegata all'ammontare dei ricavi dell'anno precedente.
Il limite dei ricavi è differenziato a seconda del tipo di attività esercitata: in base all'
Attività |
Limite |
Prestazioni di servizi |
€ 500.000 |
Altre attività |
€ 800.000 |
A decorrere dal 2023 i predetti limiti sono stati innalzati dall'art. 1, comma 176, Legge n. 197/2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023). In precedenza, i limiti erano rispettivamente fissati in € 400.000 e € 700.000. |