A cura del Centro studi fiscale Seac
Il regime forfetario è stato istituito dall'articolo 1, nei commi da 54 ad 89,
Ai sensi del comma 54,
Oltre ai requisiti per l'accesso, il contribuente deve verificare che non sussistano cause di esclusione, previste dal comma 57.
Possono accedere al regime i soggetti che nell'anno precedente abbiano rispettato alcune condizioni relative a:
- ricavi e compensi;
- spese per l'impiego di lavoratori.
La possibilità di accedere al regime forfetario (o di permanervi, se si è già aderito negli anni precedenti) è riservata alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arte o professione che, nell'anno solare precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ad una soglia che, ai sensi del comma 54, è unica ed è pari ad € 85.000 (la soglia, in precedenza pari a € 65.000, è stata innalzata ad € 85.000 da parte della Legge di Bilancio 2023).
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Considerato che il limite va verificato per l'anno precedente, se nel 2022 il nuovo limite di € 85.000 è rispettato, unitamente agli altri requisiti, è possibile accedere al regime forfetario dall'1.1.2023. |