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Regimi fiscali agevolati Regime forfetario - Aspetti fiscali
Regime forfetario: semplificazioni e adempimenti IVA

A cura del Centro studi fiscale Seac

I commi da 58 a 63 dell'art. 1, Legge n. 190/2014 individuano la disciplina ai fini IVA per i contribuenti in regime forfetario.
Il regime dei contribuenti forfetari in materia di IVA prevede infatti numerose semplificazioni degli adempimenti ai fini IVA, imposte sui redditi ed IRAP.
L'art. 1, comma 58, lettera a), Legge n. 190/2014, dispone che i contribuenti forfetari:

  • non addebitano l'IVA a titolo di rivalsa;
  • non hanno diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti.
È prevista un'unica ipotesi di versamento dell'IVA per tali soggetti. Infatti, come confermato con Circolare n. 14/2015, punto 7, il comma 60, per le operazioni per le quali risultano debitori d'imposta (si pensi ad esempio agli acquisti intracomunitari, al meccanismo del reverse charge, etc.), devono integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e dell'imposta, provvedendo poi al versamento dell'imposta entro il giorno 16 del mese successivo.
Semplificazioni degli adempimenti IVA

I contribuenti che adottano il regime forfetario sono esonerati:

  • dall'obbligo di registrazione delle fatture emesse, corrispettivi e di acquisto;
  • dal versamento dell'imposta periodica e annuale;
  • dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale;
  • dagli obblighi di tenuta dei registri IVA (fatture emesse, corrispettivi, acquisti, ecc.);
  • dalla trasmissione della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA.

I contribuenti forfetari sono comunque tenuti alla conservazione e numerazione delle fatture ricevute, così come all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, ossia al rilascio di scontrino/ricevuta fiscale/documento commerciale (si ricorda tuttavia che l'obbligo di numerazione delle fatture ricevute è stato soppresso per la generalità dei contribuenti e pertanto si ritiene che anche i soggetti in regime dei minimi/forfetari ne siano esonerati).
In particolare, il comma 59 dell'art. 1, Legge n. 190/2014 elenca gli obblighi che i contribuenti forfetari devono osservare ai fini IVA. Si tratta dei seguenti adempimenti:

  • numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali e relativi documenti;
  • certificare i corrispettiviSe è emessa fattura, ai sensi dell'art. 21, D.P.R. n. 633/1972, in luogo dell'ammontare dell'imposta dev'essere indicato che l'operazione è effettuata da soggetti che applicano agli effetti IVA il regime agevolato;
  • per gli acquisti con reverse charge (inclusi gli acquisti intracomunitari e di servizi all'estero), i contribuenti sono tenuti ad integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e di versare tale imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni anzidette.

Si ricorda che ai contribuenti forfetari si applica l'art. 38, comma 5, D.L. n. 331/1993; pertanto qualora i contribuenti forfetari effettuino acquisti di beni presso un soggetto passivo comunitario per un importo non superiore ad € 10.000 tali acquisti non sono considerati operazioni intracomunitarie e scontano l'imposta nel paese d'origine.
Le cessioni di beni a soggetti passivi comunitari sono invece considerate sempre cessioni interne ai sensi dell'art. 41, comma 2-bis, D.L. n. 331/1993:

  • effettuare la rettifica della detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19-bis2, D.P.R. n. 633/1972 nella dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente a quello dal quale trova applicazione il regime forfetario;
  • manifestare preventivamente la volontà di effettuare acquisti intracomunitari (archivio VIES).

Le fatture, le ricevute e gli altri documenti giustificativi delle spese, vanno conservati per la determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo in ciascun periodo d'imposta (perlomeno per quanto riguarda i documenti relativi alle operazioni attive) e per esigenze più generali di controllo e verifica.

ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA (con ricavi compensi fino ad € 25.000)

Secondo il comma 3, dell'art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, come noto, cessioni di beni e prestazioni di servizi tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e le relative note di variazione, a partire dal 1° gennaio 2019 sono documentate esclusivamente tramite fatture elettroniche con l'utilizzo del Sistema di Interscambio (SdI).

attenzione

A seguito delle modifiche apportate ad opera dell'art. 18, comma 2 e 3, D.L. n. 36/2022, all'art. 1, comma 3, D.L. n. 127/2015, non tutti i contribuenti in regime forfetario sono esonerati dall'obbligo di emissione della fattura elettronica.

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