
A cura del Centro studi fiscale Seac
Nel caso di omesso o insufficiente versamento di
La violazione in esame è sanabile tramite ravvedimento operoso. In particolare, ai sensi dell'
- entro 30 giorni dalla data in cui è stata commessa la violazione; in tal caso la sanzione da applicare è pari ad 1/10 del minimo (dal quindicesimo al trentesimo giorno è pari all'1,5%);
- entro 90 giorni successivi alla scadenza del termine di versamento; in tal caso la sanzione ridotta da applicare è pari all'1,6667%;
- entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa; in tal caso, la sanzione da applicare è pari ad 1/8 del minimo, ovvero pari al 3,75%.
Con l'abrogazione del comma 1-bis dell'
Pertanto, l'omesso o insufficiente versamento
- entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; in tal caso, la sanzione da applicare è pari ad 1/7 del minimo, ovvero pari al 4,2857%.
- oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; in tal caso, la sanzione da applicare è pari ad 1/6 del minimo, ovvero pari al 5%.
- dopo la constatazione della violazione tramite processo verbale di constatazione; in tal caso, la sanzione da applicare è pari ad 1/5 del minimo, ovvero pari al 6%.
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Con Nota di approfondimento 2 settembre 2024, l'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL) ha chiarito che le fattispecie di ravvedimento connesse alla consegna del PVC costituiscono ipotesi di rara applicazione, in quanto difficilmente la violazione sarà rilevata mediante processo verbale di constatazione per l'accertamento delle violazioni in ambito di tributi locali. |
Oltre all'imposta, devono essere altresì versati anche gli interessi legali (con maturazione giorno per giorno).
Nel caso in cui il soggetto rimedi alla violazione entro il 14° giorno dalla scadenza, è prevista una riduzione della sanzione ordinaria del 15% in rapporto ai giorni di ritardo, pari all'1% giornaliero.
La sanzione edittale del 15%, infatti, in tale ipotesi è ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo, pari, pertanto, all'1% giornaliero.