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Ravvedimento IVA (violazioni commesse fino al 31/08/2024)
Omesso insufficiente versamento

A cura del Centro studi fiscale Seac

La sanzione ordinaria a carico del contribuente che non effettua, in tutto o in parte, i versamenti periodici, l'acconto o il saldo annuale IVA è pari al 30% dell'importo non versato.

ATTENZIONE: Tuttavia per i versamenti effettuati:

Nel caso in cui il soggetto rimedi alla violazione entro il 14° giorno dalla scadenza, è prevista una riduzione di tale sanzione in rapporto ai giorni di ritardo, pari all'1% giornaliero, come previsto dall'art. 13, D.Lgs. n. 471/97.

L'entità della riduzione diminuisce con l'aumento dei giorni di ritardo; al 15° giorno, la sanzione è pari al 15% (15% x 15/15), equivalente alla sanzione applicabile per ritardi non superiori a 90 giorni. Così, ad esempio, se i giorni trascorsi dalla scadenza sono:

  • due, la sanzione sarà pari al 2% (15% x 2/15);
  • cinque, la sanzione sarà pari al 5% (15% x 5/15);
  • dieci, la sanzione sarà pari al 10% (15% x 10/15).

ATTENZIONE: Rimane salva l'ulteriore possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso, con il pagamento spontaneo dei relativi interessi legali. In tal caso la sanzione spettante, calcolata in base ai giorni di ritardo sarà ulteriormente ridotta ad 1/10.

In base all'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 472/97, l'omesso o insufficiente versamento può essere regolarizzato mediante ravvedimento:

  • entro 30 giorni dalla scadenza del termine di versamento; in tal caso la sanzione ridotta da applicare è pari ad 1/10 del minimo;
  • entro 90 giorni dalla scadenza del termine di versamento; in tal caso, la sanzione da applicare è pari ad 1/9 del minimo, ovvero pari all'1,6667%;
  • entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa; in tal caso, la sanzione da applicare è pari ad 1/8 del minimo, ovvero pari al 3,75%;
  • entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; in tal caso, la sanzione da applicare è pari ad 1/7 del minimo, ovvero pari al 4,2857%;
  • oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; in tal caso, la sanzione da applicare è pari ad 1/6 del minimo, ovvero pari al 5%.

Unitamente alla sanzione devono essere versati gli interessi legali, con maturazione giorno per giorno.

ATTENZIONE: Il ravvedimento operoso di un omesso o insufficiente versamento dell'importo risultante dalla dichiarazione presuppone una dichiarazione regolarmente compilata e presentata.

Ravvedimento entro 15 giorni
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