
A cura del Centro studi fiscale Seac
La sanzione ordinaria a carico del contribuente che non effettua, in tutto o in parte, i versamenti periodici, l'acconto o il saldo annuale IVA è pari al 30% dell'importo non versato.
ATTENZIONE: Tuttavia per i versamenti effettuati:
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Nel caso in cui il soggetto rimedi alla violazione entro il 14° giorno dalla
scadenza, è prevista una riduzione di tale sanzione in
rapporto ai giorni di ritardo, pari all'1% giornaliero, come previsto
dall'
L'entità della
riduzione diminuisce con l'aumento dei giorni di ritardo; al
- due, la sanzione sarà pari al 2% (15% x 2/15);
- cinque, la sanzione sarà pari al 5% (15% x 5/15);
- dieci, la sanzione sarà pari al 10% (15% x 10/15).
ATTENZIONE: Rimane salva l'ulteriore possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso, con il pagamento spontaneo dei relativi interessi legali. In tal caso la sanzione spettante, calcolata in base ai giorni di ritardo sarà ulteriormente ridotta ad 1/10. |
In base all'
- entro 30 giorni dalla scadenza del termine di versamento; in tal caso la sanzione ridotta da applicare è pari ad 1/10 del minimo;
- entro 90 giorni dalla scadenza del termine di versamento; in tal caso, la sanzione da applicare è pari ad 1/9 del minimo, ovvero pari all'1,6667%;
- entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa; in tal caso, la sanzione da applicare è pari ad 1/8 del minimo, ovvero pari al 3,75%;
- entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; in tal caso, la sanzione da applicare è pari ad 1/7 del minimo, ovvero pari al 4,2857%;
- oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; in tal caso, la sanzione da applicare è pari ad 1/6 del minimo, ovvero pari al 5%.
Unitamente alla sanzione devono essere versati gli interessi legali, con maturazione giorno per giorno.
ATTENZIONE: Il ravvedimento operoso di un omesso o insufficiente versamento dell'importo risultante dalla dichiarazione presuppone una dichiarazione regolarmente compilata e presentata. |
Ai sensi dell'