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Ravvedimento IVA (violazioni commesse fino al 31/08/2024)
Fatturazione e registrazione

A cura del Centro studi fiscale Seac

Le violazioni riguardanti l'obbligo di fatturazione possono riferirsi a operazioni:

  • imponibili ai fini IVA;
  • non imponibili o esenti, che a loro volta possono determinare violazioni non rilevanti ai fini IVA e nella determinazione del reddito o violazioni rilevanti ai fini IVA e della determinazione del reddito.

Inoltre, può essere considerata similare:

  • l'emissione irregolare di fatture;
  • la mancata emissione di ricevute, scontrini e documenti di trasporto o l'emissione del documento (ricevuta, scontrino, etc.) per un corrispettivo inferiore a quello reale.

Tali violazioni possono essere sanate con il ravvedimento operoso, fruendo di una riduzione delle sanzioni amministrative.

Per quanto riguarda l'obbligo di registrazione, si possono verificare:

  • violazioni inerenti alla registrazione di fatture correttamente emesse;
  • violazioni inerenti alla registrazione dei corrispettivi.

Entrambe le fattispecie possono essere sanate con l'istituto del ravvedimento operoso, con conseguente riduzione delle sanzioni applicabili ordinariamente.

ATTENZIONE: Si ricorda che la regolarizzazione degli obblighi di registrazione presuppone la corretta emissione della relativa fattura, scontrino o documento di trasporto.

Infatti, la violazione di mancata, infedele o tardiva fatturazione assorbe la violazione relativa all'obbligo di registrazione dell'operazione stessa: la sanzione viene pertanto applicata una sola volta.

Le sanzioni previste per l'omessa/irregolare fatturazione sono le medesime previste per l'omessa/irregolare registrazione (articolo 6, D.Lgs. n. 471/1997); di conseguenza, le due fattispecie verranno trattate in maniera unitaria.

Operazioni imponibili ai fini IVA
  • la mancata, infedele o tardiva fatturazione/registrazione di operazioni imponibili; ovvero
  • l'indicazione, nella documentazione o nei registri, di un'imposta inferiore a quella dovuta,

vengono sanzionate con un'ammenda compresa tra il 90% ed il 180% dell'imposta relativa all'imponibile non documentato nel corso dell'esercizio, con un minimo di € 500,00 (ai sensi del comma 4 del medesimo articolo) riferito ad ogni singola violazione sanzionabile.

La sanzione si applica in misura fissa, da € 250,00 ad € 2.000,00, nel caso in cui la ritardata registrazione/certificazione non abbia inciso sulla liquidazione periodica del tributo.

In base all'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 472/97, tali violazioni possono essere regolarizzate mediante ravvedimento con sanzioni ridotte da 1/9 ad un 1/6 a seconda del periodo in cui ci si ravvede.

ATTENZIONE: La violazione di mancata, infedele o tardiva fatturazione assorbe la violazione relativa all'obbligo di registrazione dell'operazione stessa; la sanzione viene quindi applicata una sola volta.

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