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Ravvedimento IVA (violazioni commesse fino al 31/08/2024)
Fatturazione e registrazione

A cura del Centro studi fiscale Seac

Le violazioni riguardanti l'obbligo di fatturazione possono riferirsi a operazioni:

  • imponibili ai fini IVA;
  • non imponibili o esenti, che a loro volta possono determinare violazioni non rilevanti ai fini IVA e nella determinazione del reddito o violazioni rilevanti ai fini IVA e nella determinazione del reddito.

Inoltre, può essere considerata similare:

  • l'emissione irregolare di fatture;
  • la mancata emissione di ricevute, scontrini e documenti di trasporto o l'emissione del documento (ricevuta, scontrino, etc.) per un corrispettivo inferiore a quello reale.

Tali violazioni possono essere sanate con il ravvedimento operoso, fruendo di una riduzione delle sanzioni amministrative.

attenzione

Si ricorda che la regolarizzazione degli obblighi di registrazione presuppone la corretta emissione della relativa fattura, scontrino o documento di trasporto.
Infatti, la violazione di mancata, infedele o tardiva fatturazione assorbe la violazione relativa all'obbligo di registrazione dell'operazione stessa: la sanzione viene pertanto applicata una sola volta (Circolare 25 gennaio 1999, n. 23, punto 2.2.1.).

Operazioni imponibili ai fini IVA

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, con riferimento alle violazioni commesse entro il 31 agosto 2024:

  • la mancata, infedele o tardiva fatturazione/registrazione di operazioni imponibili; ovvero
  • l'indicazione, nella documentazione o nei registri, di un'imposta inferiore a quella dovuta,
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