A cura del Centro studi fiscale Seac
Le violazioni sostanziali sono quelle che incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo. Le fattispecie più comuni che rientrano tra le violazioni sostanziali sono:
1. errori ed
omissioni rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale
delle imposte dovute, ai sensi degli
2. infedele dichiarazione.
Per quanto riguarda le fattispecie di errori
rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle
imposte dovute
- errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili;
- errori materiali e di calcolo nella determinazione delle imposte dovute;
- indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni d'imposta;
- indicazione in misura superiore di oneri deducibili o detraibili;
- maggior indicazione di ritenute d'acconto;
- maggior indicazione di crediti d'imposta.
ATTENZIONE: Qualora sia riscontrato un omesso o carente versamento, dipendente da errori materiali o di calcolo rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte, si applica la sanzione del 30% (15% in caso di ritardo non superiore a 90 giorni) delle somme non versate. Per effetto di quanto previsto dagli
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Le suddette violazioni sono regolarizzabili
con il ravvedimento operoso, ai
sensi dell'
- della maggiore imposta o minor credito;
- degli interessi legali, con maturazione giorno per giorno;
- della sanzione ridotta.
La sanzione è di ridotta da 1/9 ad 1/5 a seconda del periodo in cui avviene la regolarizzazione.
Si noti che nel caso di un omesso versamento rilevato con i controlli ex art. 36-bis, quindi di una violazione non derivante da una dichiarazione, si ricade nell'ipotesi del ravvedimento dell'omesso versamento e quindi il dies a quo decorre dalla scadenza del termine di versamento.