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Ravvedimento Imposte dirette (violazioni commesse fino al 31/08/2024)
Omesso o insufficiente versamento

A cura del Centro studi fiscale Seac

Per le violazioni commesse entro il 31 agosto 2024, nel caso di omesso o insufficiente versamento delle imposte dovute, in base a quanto previsto dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, si applica la sanzione pari al 30% dell'importo non versato.

La sanzione è ridotta a:

  • 15% se il versamento è effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni;
  • 1% giornaliero se il versamento è effettuato con un ritardo non superiore a 15 giorni.

attenzione

Rimane in ogni caso salva la possibilità di ricorrere al ravvedimento, con il pagamento della relativa sanzione ridotta. 

In base alla formulazione dell'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 472/97, per le violazioni commesse entro il 31 agosto 2024, l'omesso o insufficiente versamento può essere regolarizzato mediante ravvedimento, come esposto in tabella.

Ravvedimento Entro 30 giorni da commissione violazione
(1/10 di 15%)
Entro 90 giorni da commissione violazione
(1/9 di 15%)
Entro termine presentazione dichiarazione anno di commissione violazione
(1/8 di 30%)
Entro termine presentazione dichiarazione anno successivo a quello di commissione violazione
(1/7 di 30%)
Oltre termine presentazione dichiarazione anno successivo a quello di commissione violazione
(1/6 di 30%)
Dopo consegna PVC
(1/5 di 30%)
art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997 lett. a) lett. a-bis) lett. b) lett. b-bis) lett. b-ter) lett. b-quater)
sanzione ridotta  1,5% (nei primi 15 giorni ulteriore riduzione) 1,6667% 3,75% 4,2857%  5% 6% 

attenzione

Si segnala che le lettere b-ter) e b-quater), art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, difficilmente trovano applicazione nel caso di omesso o insufficiente versamento, in quanto tale violazione viene generalmente rilevata tramite il controllo automatizzato delle dichiarazioni ex articolo 36-bis, D.P.R. n. 600/1973.
Il controllo automatizzato, infatti, viene effettuato l'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e, di conseguenza, non dovrebbero verificarsi ipotesi di ravvedimento operoso oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
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