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Ravvedimento Imposte dirette (violazioni commesse fino al 31/08/2024)
Omesso o insufficiente versamento

A cura del Centro studi fiscale Seac

Nel caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta dovuta, in acconto o a saldo, in base alla dichiarazione entro le scadenze ordinarie, è applicabile la sanzione di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997.

Per le violazioni commesse entro il 31 agosto 2024, nel caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta dovuta, in acconto o a saldo, in base alla dichiarazione entro le scadenze ordinarie, si applica la sanzione pari al 30% dell'importo non versato.

ATTENZIONE: Tuttavia, per i versamenti effettuati:

In altre parole, l'intervento normativo ha l'effetto di graduare e ridurre le sanzioni in presenza di lievi ritardi, favorendo quindi il contribuente.

L'entità della riduzione diminuisce con l'aumento dei giorni di ritardo; al 15° giorno, la sanzione è pari al 15% (15% x 15/15), equivalente alla sanzione applicabile per ritardi non superiori a 90 giorni. Così, ad esempio, se i giorni trascorsi dalla scadenza sono:

  • due, la sanzione sarà pari al 2% (15% x 2/15);
  • cinque, la sanzione sarà pari al 5% (15% x 5/15);
  • dieci, la sanzione sarà pari al 10% (15% x 10/15).

ATTENZIONE: Rimane salva l'ulteriore possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso, con il pagamento spontaneo dei relativi interessi legali. In tal caso la sanzione spettante, calcolata in base ai giorni di ritardo sarà ulteriormente ridotta ad 1/10.

In base alla formulazione dell'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 472/97, l'omesso o insufficiente versamento può essere regolarizzato mediante ravvedimento, come esposto in tabella.

Art. 13, comma 1,

D.Lgs. n. 472/97

Termine di ravvedimento

Riduzione

della sanzione

Sanzione ridotta

lett. a)

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di versamento

1/10

1,5% (nei primi 15 giorni ulteriore riduzione)

lett. a-bis)

Entro 90 giorni dalla scadenza del termine di versamento

1/9

1,6667%

lett. b)

Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione

1/8

3,75%

lett. b-bis)

Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione

1/7

4,2857%

lett. b-ter)

Oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione

1/6

5%

Devono essere altresì versati, contestualmente, con l'imposta, anche gli interessi legali (con maturazione giorno per giorno).

ATTENZIONE: Il ravvedimento operoso di un omesso o insufficiente versamento dell'importo risultante dalla dichiarazione presuppone una dichiarazione regolarmente compilata e presentata.

Si segnala che la lett. b-quater), art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, prevede un'ulteriore fattispecie di ravvedimento (rispetto a quelle riportate nella tabella sopra esposta) che, tuttavia, difficilmente trova applicazione nel caso di omesso o insufficiente versamento, in quanto tale violazione viene generalmente rilevata tramite il controllo automatizzato delle dichiarazioni ex articolo 36-bis, D.P.R. n. 600/1973.
Il controllo automatizzato, infatti, viene effettuato l'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e, di conseguenza, non dovrebbero verificarsi ipotesi di ravvedimento operoso oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
Ravvedimento entro 15 giorni da commissione violazione
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