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Ravvedimento Imposte dirette (violazioni commesse fino al 31/08/2024)
Visto infedele sul Mod. 730

A cura del Centro studi fiscale Seac

L'art. 35, D.Lgs. n. 241/1997, dispone che i responsabili dell'attività fiscale dei CAF e i professionisti abilitati che trasmettono il Mod. 730, sono tenuti a rilasciare un visto di conformità sui dati delle dichiarazioni predisposte e sulla relativa documentazione, che sono oggetto di controllo formale ai sensi dell'art. 36-ter, D.Lgs. n. 600/1973.

Si tratta in particolare di un'attività volta a riscontrare la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione con:
  • le informazioni rilevabili dalla relativa documentazione;
  • le disposizioni che disciplinano, tra l'altro, gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, nonché lo scomputo delle ritenute d'acconto,
secondo quanto previsto dall'art. 2, D.M. n. 164/1999.
Regime sanzionatorio

L'art. 39, comma 1, lettera a), del citato D.Lgs. n. 241/1997, prevede che, qualora il professionista abilitato o il responsabile dell'assistenza fiscale e, in solido con questo, il CAF, abbiano commesso un errore nella verifica di detti dati (rilevate dal soggetto stesso, ovvero dal contribuente) ed abbiano quindi apposto un visto c.d. “infedele”, è applicata una sanzione pari al 30% della maggiore imposta, a patto che il visto infedele non sia stato indotto da condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente

attenzione

Si ricorda che a partire dal 2019 (anno d'imposta 2018), i soggetti che prestano assistenza fiscale non sono tenuti al versamento delle maggiori imposte e interessi, bensì esclusivamente della sanzione. Infatti, tali somme, ai sensi dell'art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 175/2014, rimangono a carico del contribuente anche qualora l'errore sia stato commesso dal CAF o dal professionista abilitato.

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