
A cura del Centro studi fiscale Seac
L'istituto del ravvedimento operoso consente all'autore di violazioni tributarie (nonché ad i soggetti solidalmente obbligati) di rimediare spontaneamente alle omissioni ed alle irregolarità commesse, secondo specifiche modalità, beneficiando di una riduzione delle sanzioni amministrative.
Prima di descrivere i contenuti e le caratteristiche del ravvedimento operoso, è necessario individuare i presupposti necessari affinché il contribuente possa fruire di tale istituto.
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Non è possibile fruire del ravvedimento operoso nel caso di violazioni:
- relative a fattispecie espressamente escluse dalla possibilità di regolarizzazione tramite ravvedimento operoso;
- per cui è stato notificato un atto di liquidazione o accertamento.
ATTENZIONE: Per i tributi non amministrati dall'Agenzia delle Entrate (es. tributi locali) il ravvedimento non è applicabile nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria abbia iniziato attività di controllo (accessi, ispezioni o verifiche). |
Vi sono determinate fattispecie per le quali non risulta applicabile il ravvedimento operoso; si pensi, ad esempio, agli omessi o insufficienti versamenti di debiti contributivi e assicurativi (ad esempio, i versamenti INPS ed INAIL).
NOTIFICA DI ATTI DI LIQUIDAZIONE/ACCERTAMENTO
Secondo il comma 1-ter,
- la violazione sia già stata constatata;
- siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.
Diversamente, per quanto riguarda i tributi doganali e le accise amministrati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il ravvedimento è precluso in caso di notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento.
Per quanto riguarda i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, il ravvedimento è in ogni caso precluso se al contribuente vengono notificati:
- atti di liquidazione/accertamento;
- comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi dell'
articolo 36-bis, D.P.R. n. 600/73 (liquidazione delle imposte dovute a seguito di controlli automatizzati); dell'articolo 36-ter, D.P.R. n. 600/73 (liquidazione delle imposte dovute a seguito di controllo formale); dell'articolo 54-bis, D.P.R. n. 633/72 (liquidazione dell'IVA dovuta a seguito di controlli automatizzati).
ATTENZIONE: Di conseguenza, il ricevimento della comunicazione degli esiti dei controlli automatizzati La comunicazione con cui l'Agenzia delle entrate richiede i documenti in relazione al controllo formale di cui all' |
Rimane salva, invece, l'opportunità di correggere tramite ravvedimento operoso le irregolarità non riscontrate nell'ambito della citata attività di controllo "automatizzato" (ad esempio, omessa indicazione di un reddito percepito ed, in linea generale, violazioni che comportano l'infedeltà della dichiarazione).
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