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A cura del Centro studi fiscale Seac

L'istituto del ravvedimento operoso consente all'autore di violazioni tributarie (nonché ad i soggetti solidalmente obbligati) di rimediare spontaneamente alle omissioni ed alle irregolarità commesse, secondo specifiche modalità, beneficiando di una riduzione delle sanzioni amministrative.

Prima di descrivere i contenuti e le caratteristiche del ravvedimento operoso, è necessario individuare i presupposti necessari affinché il contribuente possa fruire di tale istituto.

novita

Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, nell'ambito di una più ampia revisione del sistema sanzionatorio in materia fiscale, è intervenuto sulla disciplina del ravvedimento operoso modificando i termini per la regolarizzazione delle sanzioni. Le nuove disposizioni, tuttavia, sono applicabili per espressa disposizione di legge solo alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

Presupposti necessari

Non è possibile fruire del ravvedimento operoso nel caso di violazioni:

  • relative a fattispecie espressamente escluse dalla possibilità di regolarizzazione tramite ravvedimento operoso;
  • per cui è stato notificato un atto di liquidazione o accertamento.

ATTENZIONE: Per i tributi non amministrati dall'Agenzia delle Entrate (es. tributi locali) il ravvedimento non è applicabile nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria abbia iniziato attività di controllo (accessi, ispezioni o verifiche).

Vi sono determinate fattispecie per le quali non risulta applicabile il ravvedimento operoso; si pensi, ad esempio, agli omessi o insufficienti versamenti di debiti contributivi e assicurativi (ad esempio, i versamenti INPS ed INAIL).

NOTIFICA DI ATTI DI LIQUIDAZIONE/ACCERTAMENTO

Secondo il comma 1-ter, articolo 13, D.Lgs. n. 472/97 il ravvedimento relativo a tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e a tributi doganali/accise amministrati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è applicabile anche nel caso in cui:

  • la violazione sia già stata constatata;
  • siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

Diversamente, per quanto riguarda i tributi doganali e le accise amministrati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il ravvedimento è precluso in caso di notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento.

Per quanto riguarda i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, il ravvedimento è in ogni caso precluso se al contribuente vengono notificati:

ATTENZIONE: Di conseguenza, il ricevimento della comunicazione degli esiti dei controlli automatizzati ex art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972 (c.d. "avvisi bonari") preclude la possibilità di utilizzare tale istituto per sanare le irregolarità rilevate.

La comunicazione con cui l'Agenzia delle entrate richiede i documenti in relazione al controllo formale di cui all'art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973 non blocca la possibilità di applicare il ravvedimento operoso.

Rimane salva, invece, l'opportunità di correggere tramite ravvedimento operoso le irregolarità non riscontrate nell'ambito della citata attività di controllo "automatizzato" (ad esempio, omessa indicazione di un reddito percepito ed, in linea generale, violazioni che comportano l'infedeltà della dichiarazione).

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 23/2015, ha chiarito che ciascun atto di accertamento impedisce il ravvedimento delle sole violazioni riportate nell'atto stesso, e non di altre.

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