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Ravvedimento Altri aspetti (violazioni commesse fino al 31/08/2024)
Modelli F23 e F24

A cura del Centro studi fiscale Seac

Nella compilazione delle deleghe di pagamento Modelli F23 ed F24, è possibile commettere alcuni errori che, pur non incidendo sulla determinazione del tributo dovuto, devono essere corretti dal contribuente, onde evitare di incorrere in possibili sanzioni da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Vengono trattate le specifiche modalità di correzione degli errori che si possono verificare in sede di compilazione dei modelli F23 ed F24 che, in linea generale, rappresentano gli strumenti più utilizzati dai contribuenti sia per i versamenti ordinari, sia per gli importi corrisposti a titolo di ravvedimento operoso.

ATTENZIONE: Uno specifico paragrafo viene dedicato all'analisi della modalità di correzione online del Mod. F24 attraverso il sistema Civis F24.

Con riferimento al modello F24, inoltre, si analizzano le implicazioni connesse alla mancata presentazione del modello F24 a saldo zero.

Errata indicazione dei dati nel Mod. F24

Nella compilazione della delega di pagamento Mod. F24, è possibile che il contribuente commetta errori connessiall'indicazione dei dati richiesti.

Le irregolarità commesse dal contribuente in sede di compilazione del modello F24, che non incidono sul pagamento del debito tributario complessivo, concernono l'errata indicazione:

  • del codice fiscale;
  • del codice tributo;
  • del periodo di riferimento;
  • della ripartizione tra più tributi dell'importo a debito o a credito, indicato con un solo codice tributo.

Tali errori sono sanzionabili ai sensi dell'articolo 15, D.Lgs. n. 471/97, come modificato dal D.Lgs. n. 158/2015, con un'ammenda compresa tra € 100,00 ed € 500,00.

Tuttavia, al fine di facilitare la correzione di tali errori, l'Agenzia delle Entrate ha realizzato una procedura automatizzata che consente di delegare agli Uffici locali la rettifica dei dati presenti nelle Sezioni "Erario", "Regioni" e "IMU e altri tributi locali" del modello F24.

In altri termini, gli Uffici locali possono correggere, prima della liquidazione delle dichiarazioni cui i versamenti si riferiscono, le irregolarità commesse dal contribuente in sede di compilazione del modello F24, che non incidono sul pagamento tributario.

ATTENZIONE: Come precisato anche nella Circolare 21 gennaio 2002, n. 5/E, al fine di evitare una comunicazione di irregolarità, i contribuenti possono presentare in carta semplice presso un qualsiasi Ufficio locale delle Entrate un'apposita istanza di rettifica del Mod. F24 erroneamente compilato (del quale va allegata una copia), a condizione, comunque, che gli errori commessi non abbiano inciso sul pagamento del debito tributario.

La modalità di correzione di eventuali errori concernenti i dati indicati nel Mod. F24 può essere effettuata in formato cartaceo anche per i soggetti obbligati ad effettuare i versamenti in via telematica.

ATTENZIONE: Si ricorda che le istanze di correzione possono essere inoltrate soltanto presso gli Uffici locali dell'Amministrazione finanziaria.

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