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Perdite e riporto
Le perdite per i soggetti IRPEF
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A cura del Centro studi fiscale Seac

L'articolo 8, commi 1 e 3, TUIR, dispone che:

  • per le imprese in contabilità semplificata e per quelle in contabilità ordinaria;
  • per i soci di società di persone in contabilità semplificata nonché in contabilità ordinaria;
si applicano le regole in vigore per le società di capitali.

In sostanza, il regime delle perdite d'impresa dei soggetti IRPEF viene allineato a quello previsto per le società di capitali. Di conseguenza, viene eliminata ogni differenziazione soggettiva nel trattamento delle perdite d'impresa, le quali saranno ora compensabili, anche per i soggetti IRPEF, solamente con altri redditi d'impresa/partecipazione maturati nel medesimo anno, con riporto in avanti a tempo illimitato ma con il limite dell'80% del reddito per ogni periodo d'imposta (limite non applicabile per i primi tre anni di esercizio dell'attività).

Va tuttavia evidenziato che, rispetto a quanto previsto per i soggetti IRES dall'art. 84, TUIR, il nuovo comma 3, art. 8, TUIR, sopra riportato evidenzia che le perdite:

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