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Perdite e riporto
Le perdite per i soggetti IRES

A cura del Centro studi fiscale Seac

La disciplina relativa al riporto delle perdite dei soggetti IRES è contenuta nell'articolo 84, TUIR; in particolare, i commi 1 e 2 dispongono quanto segue:

"1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all'articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell'articolo 109, comma 5. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all'articolo 80.

2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva".

Di conseguenza, la perdita fiscale conseguita in un periodo d'imposta può essere computata in diminuzione dei redditi dei periodi successivi:

  • in misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta, per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare;
  • entro il limite del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta successivo e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare se relativa ai primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione, sempreché si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

Tipologia di perdita

Riporto

Perdita dei primi 3 periodi d'imposta dalla data di costituzione

Riporto illimitato.

Utilizzo nel limite del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta successivo

Perdita dal 4° periodo d'imposta dalla data di costituzione

Riporto illimitato.

Utilizzo nel limite dell'80% del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta successivo.

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