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Detrazione 20% "bonus vacanze"

A cura del Centro studi fiscale Seac

L'articolo 176, D.L. n. 34/2020 riconosce un credito, riconosciuto in parte sotto forma di detrazione d'imposta, in favore dei nuclei familiari con determinati requisiti di reddito e patrimonio per il pagamento, dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva (cd. "Bonus Vacanze").

Con Provvedimento 17 giugno 2020, l'Agenzia delle Entrate ne ha definito le modalità attuative.

Agevolazione spettante

  • detrazione IRPEF pari al 20%;
  • credito sotto forma di sconto sul corrispettivo riconosciuto dal fornitore pari all'80%

per i nuclei familiari con ISEE fino a € 40.000.

L'importo massimo riconosciuto è pari a € 500,00 per ogni nucleo familiare di tre o più persone, € 300,00 per ogni nucleo familiare di due persone ed € 150,00 per ogni nucleo familiare di una sola persona.

Normativa di riferimento

Art. 176, D.L. 19 maggio 2020, n. 34

Requisiti oggettivi

Attribuzione di uno sconto da € 150 a € 500 a seconda della composizione del nucleo familiare per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed&breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.

Le spese devono essere sostenute in un'unica soluzione e devono riferirsi ai servizi resi da una sola struttura ricettiva.

Soggetti fiscalmente a carico

L'agevolazione può essere utilizzata da uno qualsiasi dei componenti del nucleo familiare, anche diverso dal richiedente, purché sia l'intestatario della fattura, documento commerciale, scontrino o ricevuta fiscale.

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