A cura del Centro studi fiscale Seac
Immobile interessato |
Abitazione principale e pertinenze |
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Tipologia di mutuo |
Mutuo ipotecario |
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Percentuale detraibilità |
19% |
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Limite detraibilità |
€ 4.000,00 dal 1° gennaio 2008 (€ 3.615,20 fino al 31 dicembre 2007) |
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Beneficio massimo |
€ 4.000,00 x 19% = 760,00 |
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Ammissibilità alla detrazione |
Indipendentemente dalla data di stipula |
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Per i mutui stipulati |
Fino al 31 dicembre 1992 |
€ 4.000,00 per ogni proprietario |
Dal 1° gennaio 1993 |
€ 4.000,00 complessivamente |
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Normativa di riferimento |
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Requisiti oggettivi |
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Requisiti soggettivi |
Essere acquirente dell'immobile e intestatario del mutuo |
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Soggetti fiscalmente a carico |
Non è possibile portare in detrazione gli interessi sostenuti per conto di soggetti fiscalmente a carico. Unica eccezione è la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico, in caso di mutuo cointestato |
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Perdita della detrazione |
Immobile non utilizzato come abitazione principale per cause diverse dal trasferimento per motivi di lavoro (anche all'estero) ricovero permanente o inagibilità a causa di eventi sismici |
È possibile beneficiare della detrazione del 19% in relazione a:
- interessi passivi,
- oneri accessori e
- quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione,
corrisposti nel periodo di imposta di riferimento per mutui ipotecari per acquisto dell'abitazione principale, indipendentemente dalla scadenza della rata.
Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese necessarie alla stipula del contratto di mutuo e precisamente:
- l'onorario del notaio relativo alla stipula del contratto di mutuo;
- la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione bancaria;
- le spese di istruttoria e di perizia tecnica;
- gli oneri fiscali;
- la penalità pagata per anticipata estinzione del mutuo;
- la cosiddetta provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti;
- le maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni di cambio relativi a mutui stipulati in altra valuta.
Sono escluse dalla detrazione le spese inerenti l'onorario del notaio per la stipula del contratto di compravendita, le imposte di registro, l'
La detrazione spetta in relazione alle somme pagate dal contribuente nel periodo di imposta di riferimento indipendentemente dalla scadenza della rata (applicazione del principio "di cassa").
DEFINIZIONE DI "ABITAZIONE PRINCIPALE"