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Oneri detraibili Detrazioni riferite agli immobili - Interessi passivi su mutui
Acquisto abitazione principale

A cura del Centro studi fiscale Seac

Immobile interessato

Abitazione principale e pertinenze

Tipologia di mutuo

Mutuo ipotecario

Percentuale detraibilità

19%

Limite detraibilità

€ 4.000,00 dal 1° gennaio 2008 (€ 3.615,20 fino al 31 dicembre 2007)

Beneficio massimo

€ 4.000,00 x 19% = 760,00

Ammissibilità alla detrazione

Indipendentemente dalla data di stipula

Per i mutui stipulati

Fino al 31 dicembre 1992

€ 4.000,00 per ogni proprietario

Dal 1° gennaio 1993

€ 4.000,00 complessivamente

Normativa di riferimento

Articolo 15, comma 1, lettera b), TUIR

Requisiti oggettivi

  • Stabilire nell'immobile la dimora abituale del contribuente o dei suoi familiari entro un anno dall'acquisto
  • Stipulare il mutuo ipotecario entro l'anno precedente o successivo all'acquisto

Requisiti soggettivi

Essere acquirente dell'immobile e intestatario del mutuo

Soggetti fiscalmente a carico

Non è possibile portare in detrazione gli interessi sostenuti per conto di soggetti fiscalmente a carico. Unica eccezione è la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico, in caso di mutuo cointestato

Perdita della detrazione

Immobile non utilizzato come abitazione principale per cause diverse dal trasferimento per motivi di lavoro (anche all'estero) ricovero permanente o inagibilità a causa di eventi sismici

Nozioni generali

È possibile beneficiare della detrazione del 19% in relazione a:

  • interessi passivi,
  • oneri accessori e
  • quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione,

corrisposti nel periodo di imposta di riferimento per mutui ipotecari per acquisto dell'abitazione principale, indipendentemente dalla scadenza della rata.

Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese necessarie alla stipula del contratto di mutuo e precisamente:

  • l'onorario del notaio relativo alla stipula del contratto di mutuo;
  • la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione bancaria;
  • le spese di istruttoria e di perizia tecnica;
  • gli oneri fiscali;
  • la penalità pagata per anticipata estinzione del mutuo;
  • la cosiddetta provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti;
  • le maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni di cambio relativi a mutui stipulati in altra valuta.

Sono escluse dalla detrazione le spese inerenti l'onorario del notaio per la stipula del contratto di compravendita, le imposte di registro, l'IVA e le imposte ipotecarie e catastali, connesse al trasferimento dell'immobile e le spese sostenute per l'incasso delle rate del mutuo.

La detrazione spetta in relazione alle somme pagate dal contribuente nel periodo di imposta di riferimento indipendentemente dalla scadenza della rata (applicazione del principio "di cassa").

DEFINIZIONE DI "ABITAZIONE PRINCIPALE"

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