
A cura del Centro studi fiscale Seac
L'obbligo di
La conservazione elettronica rappresenta infatti una modalità alternativa per assolvere agli obblighi di formazione dei registri contabili.
Tale modalità di conservazione è applicabile, tra l'altro, alle scritture contabili, ai libri, ai registri e, in generale, "a ogni documento rilevante ai fini tributari". In particolare, come chiarito dall'
Le modalità di conservazione in forma elettronica dei documenti aventi rilevanza fiscale sono contenute nel D.M. 17 giugno 2014, che prevede regole differenziate a seconda che il documento sia analogico ovvero informatico. In particolare, ai fini in esame è necessario tener conto delle regole tecniche contenute nel DPCM 3.12.2013.
In particolare, il D.M. 17 giugno 2014, prevede la possibilità di conservare in forma digitale tutti i documenti aventi rilevanza fiscale e quindi, come specificato dall'
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i registri prescritti ai fini
IVA , quali ad esempio, il registro degli acquisti, il registro dei corrispettivi, il registro delle fatture emesse; - il libro giornale;
- il libro degli inventari;
- il registro dei beni ammortizzabili;
- le scritture ausiliare di magazzino.
Il Decreto sopracitato dispone, tuttavia, una differente modalità di conservazione a seconda che la digitalizzazione sia realizzata partendo da documenti di tipo:
- analogico (art. 4, Decreto 17 giugno 2014) in linea generale carta;
- informatico (artt. 2 e 3, Decreto 17 giugno 2014) vale a dire tramite trasposizione del dato meccanografico direttamente in un file, ad esempio, in formato pdf.
In caso di accesso/ispezione/verifica, sia i documenti informatici sia i documenti analogici conservati su supporto informatico devono essere resi leggibili e, a richiesta dell'Amministrazione finanziaria, disponibili su carta o su supporto informatico presso la sede del contribuente/luogo di conservazione delle scritture contabili.