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IVA in edilizia Interventi di recupero ed eliminazione barriere
Manutenzioni ordinarie e straordinarie su fabbricati abitativi

A cura del Centro studi fiscale Seac

Per le prestazioni di servizi inerenti gli interventi di recupero di cui all'art. 31 della Legge n. 457/1978 è prevista l'aliquota IVA agevolata al 10% . Il D.M. 29/12/1999 ha individuato i beni significativi, ossia quelli che, pur se forniti contestualmente ad un intervento di recupero agevolato, possono essere soggetti ad aliquota IVA ordinaria.

Fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata

L'aliquota agevolata si applica a:

  • fabbricati abitativi e porzioni abitative di fabbricati non a prevalente destinazione abitativa: sono le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali da A1 ad A11, ad eccezione di quelle appartenenti alla categoria catastale A10, a prescindere dal loro effettivo utilizzo. L'agevolazione si applica ai lavori eseguiti sulle singole unità abitative indipendentemente dalla tipologia dell'edificio del quale esse sono parte, e quindi anche nel caso in cui risulti prevalente la destinazione non abitativa;
  • parti comuni di interi fabbricati a prevalente destinazione abitativa e pertinenze dei fabbricati abitativi: l'aliquota del 10% si applica anche in relazione alle quote millesimali corrispondenti alle unità non abitative situate nell'edificio.

Devono considerarsi "a prevalente destinazione abitativa" i fabbricati aventi più del 50% della superficie sopra terra destinata ad uso abitativo privato; in assenza di un espresso richiamo alla Legge n. 408/1949 (Legge Tupini) e successive modificazioni, per classificare gli immobili come edifici a prevalente destinazione abitativa non è richiesta anche l'ulteriore condizione che non possa essere adibito ai negozi più del 25% della superficie non abitativa. Se l'intervento di recupero viene realizzato, anziché sulle parti comuni, su una singola unità immobiliare del fabbricato, l'agevolazione si applica solo se tale unità ha le caratteristiche abitative o ne costituisce una pertinenza. Restano, pertanto, esclusi dall'agevolazione gli interventi che sono eseguiti sulle unità immobiliari aventi diversa destinazione, pur se facenti parte di un fabbricato che unitariamente considerato ha prevalente destinazione abitativa;

  • edifici di edilizia residenziale pubblica connotati dalla prevalenza della destinazione abitativa: la prevalenza va individuata secondo i criteri di cui al ounto precedente. Tali edifici, per la cui definizione si rinvia ai chiarimenti forniti con la Circolare 9 luglio 1999 n. 151/E, rientrano nella previsione agevolativa in esame, di cui all'art. 7, comma 1, lett. b), in quanto il termine "privato", contenuto nella norma, non è riferito alla natura pubblica o privata del possessore dell'immobile, ma alla circostanza che questo venga adibito a dimora di soggetti privati.;
  • edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso ai sensi dell'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, a condizione che costituiscano stabile residenza di collettività, ad esempio, gli orfanotrofi, gli ospizi, i brefotrofi, i conventi. Per questi edifici non rileva la classificazione catastale ma la circostanza oggettiva di essere destinati a costituire residenza stabile delle collettività che vi alloggiano;
  • pertinenze di fabbricati abitativi: gli immobili funzionalmente connessi all'unità abitativa, tali da costituirne pertinenza ai sensi dell'art. 817, Codice civile, come già precisato con la Circolare n. 247/E, devono ritenersi compresi nell'ambito applicativo dell'agevolazione.

Il beneficio compete anche se gli interventi di recupero hanno ad oggetto la sola pertinenza di unità ad uso abitativo ed anche qualora la stessa sia situata in un edificio non a prevalente destinazione abitativa, in quanto l'agevolazione si estende alle pertinenze non in ragione della loro classificazione catastale ma in quanto costituiscono parte complementare dell'unità abitativa.

Tipologia degli interventi agevolati

Nella tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. n. 633/1972 (n. 127-quaterdecies), sono elencati, tra i servizi cui l'imposta si applica a regime con l'aliquota ridotta del 10%, quelli, dipendenti da contratti d'appalto, aventi ad oggetto gli interventi di recupero edilizio di cui alle lettere c) e d) della citata legge n. 457/1978 (rispettivamente il restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia), effettuati su qualsiasi tipologia di immobile.

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