
A cura del Centro studi fiscale Seac
Per le
prestazioni di servizi inerenti gli interventi di recupero
di cui all'
L'aliquota agevolata si applica a:
- fabbricati abitativi e porzioni abitative di fabbricati non a prevalente destinazione abitativa: sono le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali da A1 ad A11, ad eccezione di quelle appartenenti alla categoria catastale A10, a prescindere dal loro effettivo utilizzo. L'agevolazione si applica ai lavori eseguiti sulle singole unità abitative indipendentemente dalla tipologia dell'edificio del quale esse sono parte, e quindi anche nel caso in cui risulti prevalente la destinazione non abitativa;
- parti comuni di interi fabbricati a prevalente destinazione abitativa e pertinenze dei fabbricati abitativi: l'aliquota del 10% si applica anche in relazione alle quote millesimali corrispondenti alle unità non abitative situate nell'edificio.
Devono considerarsi "a
prevalente destinazione abitativa" i fabbricati aventi più del 50% della superficie sopra terra
destinata ad uso abitativo privato; in assenza di un
espresso richiamo alla
- edifici di edilizia residenziale pubblica connotati dalla prevalenza della destinazione abitativa: la prevalenza va individuata secondo i criteri di cui al ounto precedente. Tali edifici, per la cui definizione si rinvia ai chiarimenti forniti con la Circolare 9 luglio 1999 n. 151/E, rientrano nella previsione agevolativa in esame, di cui all'art. 7, comma 1, lett. b), in quanto il termine "privato", contenuto nella norma, non è riferito alla natura pubblica o privata del possessore dell'immobile, ma alla circostanza che questo venga adibito a dimora di soggetti privati.;
- edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso ai sensi dell'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, a condizione che costituiscano stabile residenza di collettività, ad esempio, gli orfanotrofi, gli ospizi, i brefotrofi, i conventi. Per questi edifici non rileva la classificazione catastale ma la circostanza oggettiva di essere destinati a costituire residenza stabile delle collettività che vi alloggiano;
-
pertinenze di
fabbricati abitativi: gli immobili
funzionalmente connessi all'unità abitativa, tali da
costituirne pertinenza ai sensi dell'
art. 817, Codice civile , come già precisato con la Circolare n. 247/E, devono ritenersi compresi nell'ambito applicativo dell'agevolazione.
Il beneficio compete anche se gli interventi di recupero hanno ad oggetto la sola pertinenza di unità ad uso abitativo ed anche qualora la stessa sia situata in un edificio non a prevalente destinazione abitativa, in quanto l'agevolazione si estende alle pertinenze non in ragione della loro classificazione catastale ma in quanto costituiscono parte complementare dell'unità abitativa.
Nella tabella A, parte terza, allegata al