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IVA Criteri di applicazione - Territorialità
Territorialità delle prestazioni di servizi

A cura del Centro studi fiscale Seac

Per individuare la territorialità delle prestazioni di servizi è necessario distinguere tra operazioni effettuate nei confronti di clienti che anch'essi sono soggetti passivi IVA (operazioni dette B2B ossia "business to business"), e operazioni effettuate con clienti che sono consumatori finali (operazioni B2C, ossia "business to consumer").

"1. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;

b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, si considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese:

a) i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni; le persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell'esercizio di tali attività;

b) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole;

c) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto".

 

Regola generale

Deroghe

  • B2B

7-ter

L'operazione si considera nel luogo in cui è stabilito il committente

7-quater, 7-quinquies

  • B2C

7-ter

L'operazione si considera nel luogo in cui è stabilito il prestatore

7-quater, 7-quinquies, 7-sexies, 7-septies

Ad esempio:

  • se un soggetto passivo italiano rende un servizio ricadente in regola generale ad un soggetto passivo stabilito all'estero, il primo emette una fattura non soggetta ad IVA ai sensi dell'articolo 7-ter;
  • se un soggetto passivo italiano riceve un servizio ricadente in regola generale da un soggetto passivo stabilito all'estero, il primo assolve l'IVA in Italia col meccanismo del reverse charge.

Fatta tale premessa, per individuare la territorialità di un servizio è necessario verificare:

  • prima di tutto se il committente sia o meno un "soggetto passivo";
  • e poi il luogo in cui tale soggetto (passivo o meno) è stabilito.
Verifica dello status del committente

Come anticipato, nel sistema IVA assume fondamentale importanza individuare lo status del committente.

IL SOGGETTO PASSIVO

Il concetto di "soggetto passivo" ricomprende tutti i soggetti esercenti attività economica (art. 9 della Direttiva 112/2006), anche se residenti fuori dalla Comunità Europea.

Il legislatore italiano individua all'art. 7-ter i casi in cui si è in presenza di un "soggetto passivo":

Persone fisiche

Soggetti passivi

Non esercitano attività di impresa o di lavoro autonomo

NO

Esercitano attività di impresa o di lavoro autonomo ed acquistano i servizi per l'esercizio della loro attività

Esercitano attività di impresa o di lavoro autonomo ed acquistano i servizi per uso privato

NO

Società ed enti

Soggetti passivi

Società ed enti commerciali

Enti non commerciali che esercitano attività commerciali, anche per gli acquisti non inerenti l'attività commerciale

Enti non commerciali che non esercitano attività commerciali ma hanno un numero di partita IVA

Enti non commerciali che non esercitano attività commerciali e non hanno un numero di partita IVA

NO

Il Legislatore italiano non ha definito il concetto di "soggetto esercente attività economica", ma si ricava tale definizione indirettamente dalla lettura degli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972, nei quali si definiscono i concetti di esercente attività di impresa e di esercente arti e professioni, assoggettati al tributo. La Direttiva n. 112/2006, invece, fornisce la definizione espressa di "soggetto passivo" all'art. 9.

Nell'art. 7 sono stati invece disciplinati casi particolari, recependo quanto statuito nell'art. 43 della Direttiva n. 112/2006 e nel quarto paragrafo del quarto considerando della Direttiva n. 8/2006. Importanti precisazioni sono inoltre contenute negli articoli da 17 a 25 del Regolamento n. 282/2011.

Persone fisiche

Le persone fisiche possono essere considerati o meno soggetti passivi, a seconda che svolgano in via abituale attività di impresa o di arti e professioni. Ad esempio, un lavoratore dipendente non è soggetto passivo, nemmeno se in via occasionale compie una prestazione di lavoro autonomo come una consulenza (lavoro autonomo occasionale).

Viceversa, sono considerati soggetti passivi gli esercenti abituali di attività di impresa (agenti, idraulici, imbianchini, ecc...) e di lavoro autonomo (commercialisti, avvocati ecc...). Entrambe le categorie sono ovviamente in possesso di un numero di partita IVA.

SOCIETÀ ED ENTI COMMERCIALI

Le società e gli enti commerciali per il diritto italiano si considerano sempre soggetti passivi e tutte le attività da essi svolte sono "commerciali", e rientrando quindi nell'area di applicazione dell'IVA.

Si noti però che, secondo il Regolamento CE n. 282/2011, anche i soggetti passivi diversi dalle persone fisiche non devono essere considerati tali se ricevono servizi destinati ad uso esclusivamente privato (ivi incluso quello dei propri dipendenti); tuttavia se il fornitore non dispone di informazioni contrarie, può considerare soggetto passivo il cliente che ha fornito il proprio numero di partita IVA.

ENTI NON COMMERCIALI

Sono enti non commerciali quelli che hanno come scopo esclusivo o prevalente l'esercizio di attività non commerciale, e quindi non rilevante ai fini IVA (tra di essi vanno inclusi ad esempio i comuni). A seconda che esercitino o meno, in via secondaria, attività commerciali, possiamo distinguere i seguenti casi:

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