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IVA Modalità di applicazione - Credito IVA
Società non operative e credito IVA

A cura del Centro studi fiscale Seac

La disciplina delle società non operative è disciplinata dall'art. 30, Legge 23 dicembre 1994, n. 724, ed è volta a contrastare l'utilizzo della forma societaria per l'intestazione di beni che, in realtà, permangono nella disponibilità dei soci o dei familiari.

Inoltre, l'articolo 2, commi 36-decies e 36-undecies, D.L. n. 138/2011, prevede una diversa ipotesi di applicazione della disciplina in esame, rappresentata dalle cd. società "in perdita sistematica".

Le società non operative, dette anche "di comodo" si possono distinguere in due categorie:

  • le "società non operative" in senso stretto (società che non superano il "test dei ricavi");
  • le "società in perdita sistematica" (società che, indipendentemente dal superamento del "test dei ricavi" si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2, D.L. n. 138/2011, per le quali di conseguenza trovano applicazione le medesime restrizioni previste per le società non operative).

Le società di comodo sono soggette ad una serie di restrizioni, quali:

  • l'obbligo di dichiarare ai fini IRES/IRPEF un reddito non inferiore a quello minimo presunto e ai fini IRAP un valore minimo della produzione;
  • la possibilità di utilizzare le perdite dei periodi d'imposta precedenti in diminuzione soltanto per la parte di reddito che eccede quello minimo;
  • l'impossibilità di chiedere a rimborso/utilizzare in compensazione il credito IVA;
  • qualora siano società di capitali, l'obbligo di corrispondere la maggiorazione IRES del 10,5%.

Ai sensi dell'art. 2, commi 36-decies e 36-undecies, D.L. n. 138/2011, la verifica di operatività della società va effettuata secondo i seguenti passaggi:

La società deve confrontare i ricavi effettivi realizzati con quelli minimi (presunti) individuati applicando determinate percentuali a specifiche voci dell'attivo di Stato patrimoniale. Se da tale operazione emerge che i ricavi effettivi sono:

    • uguali o superiori a quelli minimi presunti, la società è "operativa";
    • inferiori a quelli minimi presunti, la società è "non operativa".

Qualora "non operativa", la società è soggetta alle limitazioni prima citate (utilizzo perdite, compensazione credito IVA, etc.) ed è tenuta a dichiarare, ai fini IRPEF/IRES, un reddito non inferiore a quello minimo presunto, calcolato applicando al valore dell'esercizio di riferimento di ciascun aggregato patrimoniale le percentuali previste dal medesimo art. 30, Legge n. 724/1994;

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