
A cura del Centro studi fiscale Seac
La disciplina delle società non operative è disciplinata dall'
Inoltre, l'
Le società non operative, dette anche "di comodo" si possono distinguere in due categorie:
- le "società non operative" in senso stretto (società che non superano il "test dei ricavi");
- le "società in perdita sistematica" (società che, indipendentemente dal superamento del "test dei ricavi" si trovano nelle condizioni di cui all'
art. 2, D.L. n. 138/2011 , per le quali di conseguenza trovano applicazione le medesime restrizioni previste per le società non operative).
Le società di comodo sono soggette ad una serie di restrizioni, quali:
- l'obbligo di dichiarare ai fini IRES/IRPEF un reddito non inferiore a quello minimo presunto e ai fini IRAP un valore minimo della produzione;
- la possibilità di utilizzare le perdite dei periodi d'imposta precedenti in diminuzione soltanto per la parte di reddito che eccede quello minimo;
- l'impossibilità di chiedere a rimborso/utilizzare in compensazione il credito
IVA ; - qualora siano società di capitali, l'obbligo di corrispondere la maggiorazione IRES del 10,5%.
Ai sensi dell'
-
Test n. 1
: verifica di operatività secondo l'
art. 30, Legge n. 724/1994 .
La società deve confrontare i ricavi effettivi realizzati con quelli minimi (presunti) individuati applicando determinate percentuali a specifiche voci dell'attivo di Stato patrimoniale. Se da tale operazione emerge che i ricavi effettivi sono:
-
- uguali o superiori a quelli minimi presunti, la società è "operativa";
- inferiori a quelli minimi presunti, la società è "non operativa".
Qualora "non operativa", la società è soggetta alle limitazioni prima citate (utilizzo perdite, compensazione credito