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IVA Modalità di applicazione - Credito IVA
Rimborso del credito IVA trimestrale e utilizzo in compensazione

A cura del Centro studi fiscale Seac

Il contribuente può richiedere il rimborso del credito IVA:

  • annuale, cioè relativo all'intero anno solare: in questo caso, la richiesta può essere fatta in sede di presentazione della dichiarazione IVA;
  • trimestrale, cioè relativo a periodi più brevi rispetto all'anno solare: in tal caso la richiesta va effettuata tramite specifica istanza entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

Il credito IVA trimestrale, ai sensi dell'art. 8, D.P.R. n. 542/1999, in presenza dei predetti requisiti può essere chiesto a rimborso dal contribuente oppure utilizzato in compensazione.

Rimborso del credito IVA trimestrale

Per richiedere il rimborso (o effettuare la compensazione nel Mod. F24) del credito IVA maturato nel primo, secondo e terzo trimestre, il contribuente deve essere in possesso di determinati requisiti.

L'art. 38-bis, comma 2, D.P.R. n. 633/1972 riconosce tale possibilità a condizione che:

  • il credito IVA maturato nel trimestre sia di importo superiore a € 2.582,28;
  • sia soddisfatto, nel singolo trimestre, almeno uno dei requisiti di cui all'art. 30, comma 3, lettere a), b), c) (con le limitazioni previste dal comma 2 dell'art. 38-bis), d) (anche in tal caso con le limitazioni previste dal comma 2 dell'art. 38-bis) ed e), D.P.R. n. 633/1972.

A differenza di quanto visto per il credito IVA annuale, queste sono le sole condizioni al verificarsi delle quali è ammesso il rimborso del credito sorto nel trimestre.

A tal fine, è necessario presentare il Mod. IVA TR.

Termini e modalità di presentazione del Mod. IVA TR

Il modello deve essere presentato telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati ad Entratel.

Se il termine cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Con Risoluzione 14 novembre 2018, n. 82, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai termini entro cui è possibile presentare il Modello IVA TR integrativo per integrare/rettificare esclusivamente i dati esposti nel quadro TD.

In particolare, il documento di prassi ha chiarito che l'invio di un nuovo Modello IVA TR integrativo è possibile anche dopo la data di effettiva presentazione della dichiarazione annuale IVA a condizione che:

  • l'invio avvenga entro l'ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione IVA annuale (30 aprile) e
  • l'integrazione o modifica riguardi elementi (quali, ad esempio, la richiesta di esonero dalla produzione della garanzia fideiussoria, l'apposizione del visto di conformità, l'attestazione dei requisiti contributivi e patrimoniali) che non incidono sulla destinazione e/o ammontare del credito infrannuale. La rettifica/integrazione non sarà possibile qualora l'eccedenza IVA sia già stata rimborsata o compensata.

La verifica dei requisiti necessari per richiedere il rimborso deve essere effettuata in relazione al trimestre in cui sorge il credito e per il quale si intende chiedere il rimborso.

Per il rimborso del credito IVA annuale, invece, i requisiti devono sussistere con riferimento all'anno d'imposta.

attenzione

 Il credito IVA sorto nel trimestre, per il quale si richiede il rimborso, deve necessariamente essere di importo superiore ad € 2,582,28.

A differenza di quanto visto per il credito annuale, non è mai possibile richiedere il rimborso di un credito trimestrale di importo inferiore ad € 2.582,28.

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