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IVA Modalità di applicazione - Credito IVA
Rimborso del credito IVA annuale

A cura del Centro studi fiscale Seac

La disciplina del rimborso del credito IVA è stata revisionata negli ultimi anni a più riprese.

Per l'esecuzione del rimborso del credito IVA è richiesta l'apposizione del visto di conformità in caso di rimborso al di sopra di una soglia pari ad € 30.000.

Detti limiti sono innalzati ad € 50.000 (sia per il rimborso che per la compensazione) per i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità (ISA).

 novita

L'art. 14, D.Lgs. n. 1/2024, prevede l'innalzamento della soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero della prestazione della garanzia nel caso di rimborso ad € 70.000 annui (anziché € 50.000) sia per il rimborso che per la compensazione del credito IVA.

Tuttavia, nelle istruzioni alla compilazione del Mod. IVA 2024 tale nuovo valore non risulta recepito in quanto assume ancora validità il Provvedimento 27 aprile 2023

Condizioni per il rimborso del credito IVA

L'art. 30, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 riconosce ai contribuenti la possibilità di chiedere a rimborso l'eccedenza IVA detraibile, se di importo superiore a € 2.582,28, all'atto di presentazione della dichiarazione annuale, alle seguenti condizioni:

a) esercizio esclusivo o prevalente di attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, comprese le operazioni aventi ad oggetto oro da investimento ed in generale quelle per le quali si applica il meccanismo del reverse charge (prestazioni rese da subappaltatori nel settore edile, cessioni di fabbricati strumentali per le quali il cedente ha optato per l'imponibilità, senza addebito dell'IVA, cessioni di telefoni cellulari e microprocessori, ecc.).

Tra le operazioni per le quali è possibile richiedere il rimborso IVA, sono comprese anche le operazioni soggette a reverse charge, ex art. 17, D.P.R. n. 633/1972, nonché soggette a split payment ex art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972;

b) effettuazione di operazioni non imponibili di cui agli articoli 8,8-bis e 9, D.P.R. n. 633/1972 per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate. Si tratta, rispettivamente, delle cessioni all'esportazione, delle operazioni assimilate a cessioni all'esportazione e dei servizi internazionali o ad essi connessi;

c) IVA chiesta a rimborso relativa ad acquisti o importazioni di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;

d) prevalenza di operazioni fuori del campo di applicazione dell'imposta, ex. artt. da 7 a 7-septies, D.P.R. n. 633/1972;

e) operazioni effettuate da soggetti non residenti che operano in Italia, in quanto identificati direttamente o a mezzo di rappresentante fiscale (art. 17, comma 3, D.P.R. n. 633/1972).

Inoltre, ai sensi dell'art. 30, comma 4, D.P.R. n. 633/1972, può chiedere a rimborso l'eccedenza IVA detraibile anche l'agricoltore in regime speciale che effettua prevalentemente esportazioni e cessioni comunitarie.

Il rimborso IVA è inoltre ammesso senza limite minimo di importo nelle specifiche ipotesi di:

  • cessazione dell'attività;
  • eccedenza a credito negli ultimi 3 anni.

Infine, per i contribuenti che transitano dal regime ordinario a quello forfetario, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, Legge n. 190/2014, può essere richiesta a rimborso (o utilizzata in compensazione) l'eccedenza detraibile che emerge dalla dichiarazione relativa all'ultimo anno in cui l'IVA è applicata nei modi ordinari.

Come precisato con Circolare 4 aprile 2016, n. 10, la disposizione non fa riferimento ai presupposti per il rimborso ex commi 2 e 3, articolo 30, D.P.R. n. 633/1972, e pertanto il diritto al rimborso dell'eccedenza maturata nell'ultima dichiarazione presentata prima dell'entrata nel regime forfetario non è subordinato alle ordinarie condizioni sopra citate, ma deriva dalla previsione di uno specifico presupposto di rimborso introdotto dalla normativa sul regime forfetario. Per il resto, trattandosi di rimborsi IVA è comunque applicabile la disciplina contenuta nell'articolo 38-bis, D.P.R. n. 633/1972.

Il rimborso IVA può infine essere richiesto dai soggetti passivi che dal 1° gennaio partecipano ad un Gruppo IVA e chiedono a rimborso la parte dell'eccedenza detraibile risultante dalla precedente dichiarazione, per la quota che non è trasferita al gruppo.

L'art. 38-bis, D.P.R. n. 633/1972 prevede che il rimborso del credito IVA vada richiesto in sede di dichiarazione annuale, con la compilazione del rigo VX4 del Mod. IVA.

A) ALIQUOTA MEDIA

Verificato che il credito sia superiore al limite di € 2.582,28, il citato art. 30 stabilisce che il diritto al rimborso è riconosciuto nel rispetto di ulteriori, alternativi, requisiti. La lett. a) del comma 3 prevede che possa chiedere il rimborso il contribuente che:

"[...] esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'articolo 17, quinto, sesto e settimo comma, nonché a norma dell'articolo 17-ter".

La verifica di tale condizione è stata prevista dal D.L. n. 250/1995, art. 3, secondo il quale:

"[...] il rimborso si intende spettante quando l'aliquota mediamente applicata sulle operazioni registrate o soggette a registrazione per il periodo di riferimento, con esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili, è inferiore a quella mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni registrati o soggetti a registrazione per lo stesso periodo, con esclusione degli acquisti di beni ammortizzabili e delle spese generali".

Con la C.M. 14 marzo 1995, n. 81/E, il Ministero delle Finanze ha ulteriormente precisato che tali rimborsi competono qualora l'aliquota mediamente applicata su tutti gli acquisti e su tutte le importazioni, superi quella mediamente applicata su tutte le operazioni attive, maggiorata del 10%.

Nella determinazione delle aliquote medie delle operazioni, sia passive che attive non si tiene conto degli acquisti e delle importazioni, né delle cessioni di beni ammortizzabili, mentre vanno incluse, limitatamente agli acquisti, le spese generali.

Poiché i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria possono essere considerati ammortizzabili solo da parte dell'impresa concedente, e non dall'impresa utilizzatrice, quest'ultima può computare l'imposta relativa ai canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali nel calcolo dell'aliquota media (Circolare 19 giugno 2012, n. 25, punto 2.1).

La differenza tra le due aliquote medie, espressa tenendo conto della seconda cifra decimale, deve essere dunque di un ammontare superiore al 10% dell'aliquota media delle operazioni attive.

B) OPERAZIONI NON IMPONIBILI

Il rimborso del credito IVA spetta al contribuente anche:

"b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate".

Si tratta delle cessioni all'esportazione, delle operazioni ad esse assimilate e dei servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali.

L'ammontare complessivo delle operazioni effettuate (su cui calcolare il 25%) è costituito dal totale delle operazioni registrate per il 2021, corrispondente alla somma dei valori assoluti indicati ai righi VE40 e VE50 della dichiarazione annuale IVA.

Se il contribuente esercita più attività, con contabilità separate, è necessario sommare i corrispondenti righi di ogni modulo compilato.

C) BENI AMMORTIZZABILI E STUDI E RICERCHE

La lett. c) dell'art. 30, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 ammette che l'eccedenza IVA possa essere chiesta a rimborso:

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