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IVA Regimi speciali IVA
Regimi monofase

A cura del Centro studi fiscale Seac

Ordinariamente l'IVA è un'imposta che viene applicata in ciascuno dei passaggi commerciali che subisce un bene o un servizio, e attraverso il sistema di rivalsa da un lato e detrazione dall'altro, colpisce in ultima istanza il solo consumatore finale.

I regimi c.d. monofase sono invece sistemi nei quali l'IVA non viene assolta con questo meccanismo, ma è dovuta unicamente dal primo soggetto cedente, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, alla prima immissione dei beni al consumo, ossia da parte del primo soggetto che interviene nel ciclo produttivo o commerciale.

Si tratta, ai sensi dell'art. 74, D.P.R. n. 633/1972, delle seguenti operazioni:

  • commercio di generi di monopolio (Sali e tabacchi);
  • commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti ecc.;
  • prestazioni telefoniche pubbliche e mezzi tecnici per fruire dei servizi di telecomunicazione fissa o mobile;
  • rivendita di documenti di viaggio, documenti di sosta.
Il meccanismo dei regimi c.d. monofase

Nei regimi previsti dall'articolo 74, è previsto un meccanismo speciale, dato che per i settori ivi compresi è possibile conoscere fin dall'origine quale sarà il prezzo di vendita al pubblico del bene/servizio al consumatore finale.

Di conseguenza, l'imposta viene assolta dal primo soggetto, mentre i passaggi successivi fino alla fase del consumo sono indenni dagli adempimenti contabili di fatturazione o registrazione, ossia fuori campo di applicazione IVA.

I settori del regime monofase

Secondo l'art. 74, D.P.R. n. 633/1972, è prevista l'applicazione dell'IVA in regime "monofase" ai seguenti settori:

  • commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall'amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di monopoli, dall'amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico;
  • commercio dei fiammiferi (tuttavia, per tale casistica il regime monofase non è più applicabile);
  • commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute;
  • gestione di servizi di telefonia pubblica, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa la fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente o, se non ancora determinato, sulla base del prezzo mediamente praticato per la vendita al pubblico in relazione alla quantità di traffico telefonico messo a disposizione tramite il mezzo tecnico;
  • rivendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari, dall'esercente l'attività di trasporto, o l'attività di gestione dell'autoparcheggio, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. A tal fine le operazioni di vendita al pubblico di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari comprendono le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative, nonché tutte le operazioni di compravendita effettuate dai rivenditori autorizzati, siano essi primari o secondari.

REGIMI MONOFASE E FATTURAZIONE ELETTRONICA

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su obblighi e modalità di fatturazione elettronica nella FAQ n. 15 pubblicata il 27 novembre 2018, nella quale ha chiarito che:

  • per le operazioni fuori campo di applicazione dell'IVA, quali le sopra descritte operazioni monofase ex art. 74, le disposizioni di legge stabiliscono che l'operatore non è tenuto ad emettere una fattura: tali disposizioni non sono state modificate con l'introduzione della fatturazione elettronica, pertanto l'operatore non sarà obbligato ad emettere fattura elettronica;
  • tuttavia, si evidenzia che, ai sensi delle regole stabilite dal Provvedimento 30 aprile 2018, l'emissione e la ricezione via SdI anche di fatture elettroniche "fuori campo IVA" è comunque possibile con il formato XML: pertanto, qualora l'operatore decida di emettere una fattura per certificare le predette operazioni, dovrà emetterla elettronicamente via SdI utilizzando il formato XML. In tale ultimo caso, il "codice natura" da utilizzare per rappresentare tali operazioni è "N2".
Sali e tabacchi

Secondo la lettera a, comma 1, art. 74, D.P.R. n. 633/1972, nel commercio di sali e tabacchil'imposta è dovuta dall'Amministrazione dei Monopoli sulla base del prezzo di vendita del bene.

Per i soggetti che esercitano la rivendita di generi di monopolio, è necessario segnalare che le cessioni di:

  • sali e tabacchi sono da considerarsi fuori campo di applicazione dell'imposta (lettera a, comma 1, art. 74, D.P.R. n. 633/1972);
  • valori bollati e postali, marche assicurative e similari sono da considerarsi non soggette IVA (art. 2, comma 3, lett. i);
  • schede telefoniche sono da considerarsi fuori campo IVA (art. 74, comma 1, lett. d, D.P.R. n. 633/1972);
  • biglietti relativi ai trasporti pubblici urbani fuori campo IVA (art. 74, comma 1, lett. e, D.P.R. n. 633/1972);
  • aggi relativi a lotto e lotterie nazionali, giochi, ecc, sono da considerarsi esenti IVA (art. 10, nn. 6 e 7, D.P.R. n. 633/1972).
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