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IVA Modalità di applicazione - Determinazione dell'imposta
Principali operazioni con IVA al 10%

A cura del Centro studi fiscale Seac

Le operazioni assoggettate all'aliquota IVA del 10% sono indicate nella Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.

In particolare, dette aliquote possono trovare applicazione per:

  • prodotti alimentari (carne, miele, yogurt, uova, riso, ecc..);
  • animali vivi e morti;
  • energia elettrica per uso domestico e per uso manifatturiero;
  • alcuni tipi di oli combustibili e prodotti petroliferi e per uso agricolo e della pesca interna;
  • prodotti per animali e per l'uso medicinale veterinario o umano;
  • prestazioni alberghiere e di maggior comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari;
  • somministrazione di alimenti e bevande;
  • energia termica tramite teleriscaldamento e prestazioni relative all'allaccio alla rete ed energia proveniente da fonti rinnovabili;
  • operazioni connesse agli spettacoli teatrali;
  • prestazioni di trasporto passeggeri;
  • gas metano e GPL per usi domestici;
  • edilizia "semiagevolata" (case di abitazioni diverse dalla prima casa, opere di urbanizzazione ecc..);
  • operazioni aventi ad oggetto i rifiuti;
  • prodotti per il riscaldamento di origine legnosa.

Di seguito riepiloghiamo alcune fattispecie, fermo restando che con riferimento alle aliquote ridotte in edilizia è dedicato uno specifico approfondimento.

Prodotti alimentari

Negli ultimi anni l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con riferimento ad alcuni prodotti alimentari. Ad esempio, con Risposta ad Interpello 16/2019 si è soffermata sui prodotti alimentari surgelati.

TARTUFI

Il numero 20-bis della Tabella si applica ai "tartufi congelati, essiccati o preservati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato".

Con Risoluzione 2 agosto 2018, n. 59, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sulle aliquote IVA relative ai tartufi che devono ritenersi superate in quanto la suddetta Legge n. 148/2018 ha previsto l'applicazione dell'aliquota del 5% per il prodotto fresco e refrigerato, e quella del 10% per quello congelato, essiccato o conservato.

Deve ritenersi invece attuale la precisazione per la quale il tartufo conservato "in olio di oliva", beneficia dell'aliquota ridotta ai sensi del successivo punto 70), stante la riconducibilità dello stesso alla voce doganale 20.03, corrispondente alla ex voce 20.02, cui la norma in esame espressamente rinvia.

INTEGRATORI

Tra i vari prodotti alimentari elencati nella Tabella, il numero 80 fa riferimento a "preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura".

novita

Con la modifica del n. 80), Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972, è stata disposta l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta, pari al 10%, anche agli integratori alimentari di cui al D.Lgs. n. 169/2004, classificabili alla voce doganale 2106, ai quali non risulta applicabile l'aliquota ridotta. 

Con le Risoluzioni 31 ottobre 2005, n. 153, 10 luglio 2008, n. 290, e 14 ottobre 2008, n. 383 l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito che in tale voce sono ricompresi gli integratori alimentari (v.d. 21.06).

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