A cura del Centro studi fiscale Seac
Gli
Tuttavia, sia l'articolo 2 che l'articolo 3 stabiliscono che in determinate circostanze anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi gratuite sono da assoggettare ad
Altre disposizioni del decreto
Per omaggi si intendono le cessioni gratuite di beni che configurano spese di rappresentanza, cioè quelle sostenute per promuovere l'immagine globale dell'impresa nella sua configurazione esterna. Sono da considerare spese di rappresentanza le cessioni gratuite di beni a clienti, agenti, fornitori ecc...
Per l'individuazione del trattamento
Impresa che cede beni la cui produzione o il cui commercio:
-
rientra nell'attività propria dell'impresa: l'
IVA per l'acquisto o la produzione dei beni è detraibile, ma la cessione gratuita degli stessi sarà assoggettata adIVA ; - non rientra nell'attività propria dell'impresa: il trattamento fiscale differisce a seconda del valore dei beni ceduti, ossia se lo stesso è superiore o meno ad € 50.
In particolare, nel caso di acquisto di beni da destinare a spesa di rappresentanza (omaggi), di importo:
- superiore ad € 50: l'IVA non è detraibile. In tal caso, la cessione del bene è fuori campo di applicazione dell'IVA;
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non superiore ad € 50: l'IVA è detraibile qualora la spesa si qualifichi come spesa di rappresentanza (non si applicano le altre regole di indetraibilità oggettiva previste dall'art. 19-bis1, come ad esempio quella per l'acquisto di alimenti e bevande) e la cessione è fuori campo di applicazione dell'
IVA .
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Qualora il bene omaggiato sia composto da un insieme di beni costituenti un'unica confezione regalo, si deve considerare il valore unitario nel suo complesso, anziché quello dei singoli componenti. |