A cura del Centro studi fiscale Seac
L'
- bancarie;
- finanziarie;
- assicurative.
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Alcune tipologie di operazioni sono imponibili ad |
CESSIONE DEL CREDITO
- finanziaria, rientranti nel campo di applicazione dell'
IVA tra le operazioni esenti di cui all'articolo 10, primo comma, n. 1), D.P.R. n. 633 del 1972 ; - non finanziaria, escluse dal campo di applicazione dell'
IVA ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a), DecretoIVA .
I numeri 8 ed 8-bis dell'articolo 10 contengono le disposizioni riguardanti il regime
DISTINZIONE TRA FABBRICATI ABITATIVI E FABBRICATI STRUMENTALI
- sono fabbricati abitativi quelli classificati/classificabili nel gruppo catastale A (escluso A/10);
- sono fabbricati strumentali “per natura” quelli classificati/classificabili nei gruppi catastali B, C, D, E ed A/10 “qualora la destinazione ad ufficio o studio privato risulti dal provvedimento amministrativo autorizzatorio”.
DEFINIZIONE DI IMPRESA COSTRUTTRICE E DI RIPRISTINO
Il regime di imponibilità o di esenzione dipende dal fatto che il cedente sia o meno una "impresa costruttrice di ripristino".
L'impresa costruttrice, ex art. 10, comma 1, nn. 8, 8-bis e 8-ter, D.P.R. n. 633/1972, è individuata nell'impresa intestataria del provvedimento amministrativo di costruzione/ristrutturazione dell'immobile.
In particolare, rientrano in questa categoria anche le imprese che hanno dato in appalto tali opere senza intervenire direttamente nella materiale esecuzione dei lavori.
Tra le imprese costruttrici vi sono anche le società cooperative edilizie che costruiscono, direttamente o tramite imprese appaltatrici, alloggi da destinare ai soci.
L'impresa di ripristino è quella che acquista un fabbricato ed esegue/fa eseguire gli interventi edilizi ex art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f),
ALLOGGI SOCIALI
Particolari agevolazioni sono previste per le cessioni e le locazioni di "alloggi sociali".
Ai sensi del DM 22.4.2008 è considerato alloggio sociale "l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato".
In particolare, sono alloggi sociali quelli realizzati/recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi/agevolazioni pubbliche, quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree o immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico destinati alla locazione permanente ovvero temporanea per almeno 8 anni, a canone calmierato rispetto al libero mercato, o alla vendita.
LOCAZIONI DI FABBRICATI ABITATIVI
L'
La possibilità di optare per l'imponibilità
- alle imprese costruttrici e a quelle di ripristino che hanno eseguito, anche tramite appalto, interventi di recupero ex art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f),
D.P.R. n. 380/2001 ; - per i contratti aventi ad oggetto fabbricati destinati ad alloggi sociali ex D.M. 22.4.2008.