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IVA Modalità di applicazione - Determinazione dell'imposta
Operazioni esenti

A cura del Centro studi fiscale Seac

L'articolo 10, D.P.R. n. 633/1972 disciplina le operazioni esenti

Tali operazioni rientrano nel campo di applicazione dell'IVA ma non comportano l'addebito dell'imposta; a differenza delle operazioni non imponibili che sono, in generale, correlate ad operazioni con l'estero, l'effettuazione di operazioni esenti normalmente pregiudica il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti.
Operazioni bancarie, finanziarie e assicurative
L'articolo 10, n. 1, prevede una serie di esenzioni per operazioni: 
  • bancarie;
  • finanziarie;
  • assicurative.

attenzione

Alcune tipologie di operazioni sono imponibili ad IVA e altre, invece, sono escluse dal campo di applicazione dell'imposta.

CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito in denaro può dar luogo  ad operazioni di natura:
Locazioni immobiliari

I numeri 8 ed 8-bis dell'articolo 10 contengono le disposizioni riguardanti il regime IVA delle locazioni di fabbricati abitativi e di fabbricati strumentali.

DISTINZIONE TRA FABBRICATI ABITATIVI E FABBRICATI STRUMENTALI

Il criterio distintivo delle due tipologie di immobili (abitativo/strumentale) è di natura oggettiva e prescinde, quindi, dal loro effettivo utilizzo:
  • sono fabbricati abitativi quelli classificati/classificabili nel gruppo catastale A (escluso A/10); 
  • sono fabbricati strumentali “per natura” quelli classificati/classificabili nei gruppi catastali B, C, D, E ed A/10 “qualora la destinazione ad ufficio o studio privato risulti dal provvedimento amministrativo autorizzatorio”.
La pertinenza segue la disciplina fiscale prevista per l'immobile principale, in quanto ha la stessa natura.

DEFINIZIONE DI IMPRESA COSTRUTTRICE E DI RIPRISTINO

Il regime di imponibilità o di esenzione dipende dal fatto che il cedente sia o meno una "impresa costruttrice di ripristino".

L'impresa costruttrice, ex art. 10, comma 1, nn. 8, 8-bis e 8-ter, D.P.R. n. 633/1972, è individuata nell'impresa intestataria del provvedimento amministrativo di costruzione/ristrutturazione dell'immobile.
In particolare, rientrano in questa categoria anche le imprese che hanno dato in appalto tali opere senza intervenire direttamente nella materiale esecuzione dei lavori. 

Tra le imprese costruttrici vi sono anche le società cooperative edilizie che costruiscono, direttamente o tramite imprese appaltatrici, alloggi da destinare ai soci.

L'impresa di ripristino è quella che acquista un fabbricato ed esegue/fa eseguire gli interventi edilizi ex art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f), D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia) e cioè restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica.

ALLOGGI SOCIALI

Particolari agevolazioni sono previste per le cessioni e le locazioni di "alloggi sociali".

Ai sensi del DM 22.4.2008 è considerato alloggio sociale "l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato".

In particolare, sono alloggi sociali quelli realizzati/recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi/agevolazioni pubbliche, quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree o immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico destinati alla locazione permanente ovvero temporanea per almeno 8 anni, a canone calmierato rispetto al libero mercato, o alla vendita.

LOCAZIONI DI FABBRICATI ABITATIVI

L'art. 10, comma 1, n. 8), D.P.R. n. 633/1972 prevede un regime naturale di esenzione, ed un regime opzionale di imponibilità per le locazioni di immobili abitativi.

La possibilità di optare per l'imponibilità IVA è riservata:

  • alle imprese costruttrici e a quelle di ripristino che hanno eseguito, anche tramite appalto, interventi di recupero ex art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f), D.P.R. n. 380/2001;
  • per i contratti aventi ad oggetto fabbricati destinati ad alloggi sociali ex D.M. 22.4.2008. 
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