
A cura del Centro studi fiscale Seac
Nel corso del 2016 il Legislatore ha introdotto nell'ordinamento l'aliquota IVA del 5%. La Tabella A, Parte II-bis,
- 1) le prestazioni rese da cooperative sociali;
- 1-bis) alcune piante aromatiche;
- 1-ter) i trasporti di persone effettuati via acqua;
- 1-ter.1) riguarda i beni necessari per contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica;
- 1-quater) riguarda i tartufi;
- 1-quinquies) prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili e coppette mestruali.
L'aliquota del 5% risulta applicabile esclusivamente alla prestazioni:
- rese da una cooperativa sociale di cui alla
Legge n. 381/1991 o un suo consorzio; - rese a favore di anziani ed inabili adulti, tossicodipendenti e malati di AIDS, handicappati psicofisici e minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute e donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo;
- socio-sanitarie, assistenziali ed educative rientranti in una delle seguenti tipologie:
18 |
prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona da esercenti le professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ovvero individuate con DM; |
19 |
prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali; |
20 |
prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ecc.; |
21 |
prestazioni dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla Legge n. 326/58, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie; |
27-ter |
prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore di specifiche categorie di soggetti rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica o da enti aventi finalità di assistenza sociale o da ONLUS. |
In merito all'ambito applicativo della nuova aliquota del
- il regime di esenzione
IVA se rese da cooperative non sociali con la qualifica di ONLUS; - l'aliquota ordinaria del 22% se rese da cooperative non sociali e non ONLUS, sempreché non ricorrano oggettivamente le caratteristiche per rientrare nell'applicazione del regime di esenzione IVA di cui ai nn. 18) e 21) dell'art. 10, D.P.R. n. 633/1972 sopra riportate.