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IVA Modalità di applicazione - Determinazione dell'imposta
Operazioni con aliquota IVA 5%

A cura del Centro studi fiscale Seac

Nel corso del 2016 il Legislatore ha introdotto nell'ordinamento l'aliquota IVA del 5%. La Tabella A, Parte II-bis, D.P.R. n. 633/1972 individua i beni e servizi assoggettati ad aliquota IVA del 5% e in particolare i seguenti numeri:

  • 1) le prestazioni rese da cooperative sociali;
  • 1-bis) alcune piante aromatiche;
  • 1-ter) i trasporti di persone effettuati via acqua;
  • 1-ter.1) riguarda i beni necessari per contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica;
  • 1-quater) riguarda i tartufi;
  • 1-quinquies) prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili e coppette mestruali.
Prestazioni delle cooperative sociali

L'aliquota del 5% risulta applicabile esclusivamente alla prestazioni:

  • rese da una cooperativa sociale di cui alla Legge n. 381/1991 o un suo consorzio;
  • rese a favore di anziani ed inabili adulti, tossicodipendenti e malati di AIDS, handicappati psicofisici e minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute e donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo;
  • socio-sanitarie, assistenziali ed educative rientranti in una delle seguenti tipologie:

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prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona da esercenti le professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ovvero individuate con DM;

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prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;

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prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ecc.;

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prestazioni dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla Legge n. 326/58, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;

27-ter

prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore di specifiche categorie di soggetti rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica o da enti aventi finalità di assistenza sociale o da ONLUS.

In merito all'ambito applicativo della nuova aliquota del 5% nella Circolare n. 31/2016 l'Agenzia delle Entrate specifica che alle prestazioni sopra individuate continua ed essere applicabile:

  • il regime di esenzione IVA se rese da cooperative non sociali con la qualifica di ONLUS;
  • l'aliquota ordinaria del 22% se rese da cooperative non sociali e non ONLUS, sempreché non ricorrano oggettivamente le caratteristiche per rientrare nell'applicazione del regime di esenzione IVA di cui ai nn. 18) e 21) dell'art. 10, D.P.R. n. 633/1972 sopra riportate.
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