
A cura del Centro studi fiscale Seac
Secondo la disciplina
Il Legislatore ha dettato le regole generali per individuare il momento in cui si considerano effettuate le cessioni di beni. In particolare:
- le cessioni di beni mobili si considerano effettuate al momento della consegna o spedizione;
- le cessioni di beni immobili si considerano effettuate nel momento della stipulazione dell'atto.
Tali regole vengono però derogate nei seguenti casi:
- le cessioni di beni immobili, diverse dalle vendite con riserva della proprietà, e dalle locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti, i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente a quello di stipula dell'atto, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti;
- le cessioni di beni mobili, diverse dalle vendite con riserva della proprietà e dalle locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti, i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente a quello di consegna o spedizione, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti, e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione;
- le cessioni di beni per atto della Pubblica Autorità si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo;
- le assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa, alla data del rogito notarile;
- le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo; il caso è ad esempio quello delle utenze o, come precisato da ultimo con Risposta ad Interpello 412/209, nel contratto di netting, nel quale è possibile acquistare del carburante utilizzando una tessera e pagare la fattura del soggetto che fa da intermediario tra l'utilizzatore ed i vari distributori convenzionati.
- per i passaggi di beni dal committente al commissionario, all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario;
- per la destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore o ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, all'atto del prelievo dei beni;
- per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori all'atto della rivendita a terzi, ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.
Qualora, anteriormente al verificarsi degli eventi sopra indicati, sia emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o all'importo pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.
IL MOMENTO DI CONSEGNA O SPEDIZIONE
Nel caso più frequente di cessione di beni mobili, il momento di effettuazione coincide con quello di consegna o spedizione dei beni.
LA CONSEGNA