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IVA Criteri di applicazione - Territorialità
Esportazioni e operazioni assimilate

A cura del Centro studi fiscale Seac

Si analizzano i casi di esportazione e di operazioni ad essa assimilate.

Esportazioni

L'articolo 8, comma 1, lettere a), b) e b-bis) D.P.R. n. 633/1972 fornisce la definizione di esportazione agli effetti IVA:

"Costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili:

a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica europea a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. L'esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, o, se questa non è prescritta, sul documento di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a). Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l'esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità economica europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio della Comunità economica europea; l'esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall'ufficio doganale o dall'ufficio postale su un esemplare della fattura;

b-bis) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio dell'Unione europea entro centottanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario o per suo conto, effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125, in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo. La prova dell'avvenuta esportazione dei beni e' data dalla documentazione doganale"

Salvo il caso di cessioni agli esportatori abituali, l'articolo 8 definisce come esportazioni ai fini IVA, le cessioni di beni che partono dall'Italia per uscire al di fuori del territorio dell'Unione Europea.

In particolare, perché si tratti si esportazioni devono sussistere i seguenti presupposti:

  • deve trattarsi di cessioni di beni;
  • i beni devono essere trasportati fuori dall'UE;
  • l'uscita deve risultare da documento doganale.

Dal punto di vista doganale, invece, l'esportazione è un regime al quale viene vincolata la merce destinata a lasciare il territorio dell'UE.

Ad esempio, differentemente dalla normativa IVA, perché vi sia un'esportazione non è necessario che la merce sia "ceduta", ma rilevano altre situazioni in cui la merce viene trasferita fuori dal territorio della Comunità europea senza che si realizzi una vera e propria cessione di beni (ad esempio, esportazioni a se stessi, cessioni di beni accessorie a prestazioni di servizi, esportazioni per lavorazioni).

Un'operazione qualificata come esportazione solo ai fini doganali e non anche ai fini IVA non concorre alla formazione del plafond.

ESPORTAZIONI E PASSAGGIO DELLA PROPRIETÀ

Affinché si configuri una cessione all'esportazione è necessario, ai fini della disciplina IVA, che si realizzino congiuntamente le seguenti due condizioni:

  • il trasferimento della proprietà dei beni;
  • la materiale uscita dei beni fuori del territorio comunitario.

Quando si realizzano operazioni doganali di esportazione che però non comportano il trasferimento della proprietà da un soggetto ad altro soggetto, non sono considerate esportazioni ai fini IVA, e di conseguenza non concorrono alla formazione del plafond.

ONEROSITÀ ED ESPORTAZIONI GRATUITE

Da un punto di vista doganale sono considerate cessioni all'esportazione anche quelle eseguite senza il pagamento di corrispettivo (cosiddette operazioni "franco valuta"). Affinché si realizzi un'esportazione ai fini IVA non è essenziale il requisito dell'onerosità, ma l'operazione deve ricadere in campo IVA.

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