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IVA Criteri di applicazione - Soggetti
Esercenti attività di impresa, arti e professioni

A cura del Centro studi fiscale Seac

Il D.P.R. n. 633/1972 per individuare i soggetti passivi IVA prende in considerazione separatamente gli "esercenti attività di impresa" e gli "esercenti arti o professioni".

Esercenti attività di impresa

Ai sensi dell'articolo 4, D.P.R. n. 633/1972, sono considerati soggetti passivi IVA:

  • coloro che esercitano per professione abituale, anche se non esclusiva, attività commerciali o agricole così come definite dagli artt. 2195 e 2135, C.c. anche se non organizzate in forma di impresa;
  • coloro che esercitano un'attività, organizzata in forma d'impresa, diretta alla prestazione di servizi non rientranti nella definizione dell'art. 2195 di cui sopra.

La definizione di attività d'impresa contenuta nell'art. 4 in esame è più ampia di quella civilistica, dal momento che per essere considerati soggetti passivi IVA non è necessaria l'organizzazione di mezzi e persone in forma di impresa come richiesto dall'art. 2082, C.c., qualora l'attività sia svolta con carattere di abitualità.

Inoltre, rientrano nella definizione in esame anche talune attività, organizzate in forma di impresa, non espressamente indicate nell'art. 2195, C.c. (ad esempio, le locazioni).

Come si evince dalla Risoluzione 29 novembre 1988, n. 550326, configura una "professione abituale" l'attività consistente in una pluralità di atti posta in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività al fine di raggiungere uno scopo, con esclusione pertanto dei casi in cui gli atti economici siano posti in essere solo in via occasionale.

Con la Risoluzione 7 agosto 2002, n. 273, aderendo al consolidato orientamento della Corte di Cassazione (tra le altre, Sentenze 7.5.1996, n. 4407; 29.8.1997, n. 8193 e 11.4.1996, n. 3406), è stato dichiarato che:

  • perché ricorra la figura dell'imprenditore commerciale non è necessario che la funzione organizzativa dell'imprenditore costituisca un apparato strumentale fisicamente percepibile, poiché quest'ultimo può ridursi al solo impiego di mezzi finanziari, con la conseguenza che la qualifica di imprenditore interessa anche chi utilizza e coordina un proprio capitale per fini produttivi;
  • è irrilevante che l'esercizio dell'impresa si esaurisca in un singolo affare, in quanto anche il compimento di un unico affare può costituire un'attività d'impresa quando presupponga una serie coordinata di atti economici, come nel caso della costruzione di edifici da destinare ad abitazione, ancorché con un'unica operazione economica;
  • l'abitualità, sistematicità e continuità dell'attività economica vanno intese non in senso assoluto ma relativo, tanto che non può escludersi la qualifica di imprenditore anche nel caso di un soggetto che svolge un'attività che si protrae nel tempo per una durata apprezzabile, anche se al fine di compiere un'unica operazione speculativa.
Esercenti arti e professioni

In base al comma 1 dell'art. 5, D.P.R. n. 633/1972 

citazione

"per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività stesse".

L'esercizio per "professione abituale" di un'attività di lavoro autonomo richiede la presenza dei requisiti di:

  • professionalità, ossia l'esecuzione di una serie di comportamenti il cui manifestarsi e ripetersi viene interpretato dai terzi come segno dell'esercizio di un'attività;
  • abitualità, ossia lo svolgimento dell'attività con regolarità, stabilità e sistematicità.
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