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IVA Versamenti e adempimenti - Dichiarazioni e comunicazioni
Dichiarazione IVA

A cura del Centro studi fiscale Seac

"Il contribuente presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, nel mese di febbraio, e per l'imposta sul valore aggiunto dovuta a decorrere dal 2017, tra il 1° febbraio e il 30 aprile in via telematica, la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformità al modello approvato entro il 15 gennaio dell'anno in cui è utilizzato con provvedimento amministrativo da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale."

Il modello di dichiarazione annuale IVA deve essere utilizzato dai contribuenti per presentare la dichiarazione IVA relativa all'anno d'imposta.

In linea generale, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti esercenti attività d'impresa o attività artistiche o professionali, di cui agli articoli 4 e 5, D.P.R. n. 633/1972titolari di partita IVA.

Disposizioni particolari sono previste per la presentazione della dichiarazione da parte di particolari categorie di dichiaranti, quali curatori fallimentari, eredi del contribuente, società incorporanti, società beneficiarie in caso di scissione, ecc..

La presentazione della dichiarazione IVA deve essere effettuata - esclusivamente per via telematica - nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile.

Non esistendo più da anni la presentazione della dichiarazione IVA in forma unificata, la dichiarazione IVA va presentata obbligatoriamente in forma autonoma con i modelli approvati entro il 15 gennaio di ciascun anno che comprendono:

  • Modello e istruzioni IVA;
  • Modello e istruzioni IVA BASE.

IL MODELLO "IVA BASE"

Per i soggetti che presentano determinati requisiti è possibile utilizzare il modello di dichiarazione annuale "IVA BASE", che costituisce una versione semplificata della dichiarazione annuale IVA.

L'Amministrazione individua una serie di requisiti necessari affinché il contribuente possa avvalersi del modello: in caso contrario, lo stesso sarà tenuto a compilare il Mod. IVA ordinario.

SOGGETTI INTERESSATI

Il Modello IVA BASE può essere utilizzato dai soggetti IVA, sia persone fisiche che soggetti diversi dalle persone fisiche, che nel corso dell'anno:

  • hanno determinato l'imposta secondo le regole generali previste dalla disciplina IVA, senza applicare i regimi speciali (ad esempio, ex art. 34 per gli agricoltori o ex art. 74-ter per le agenzie di viaggio);
  • non hanno effettuato operazioni con l'estero (cessioni ed acquisti intracomunitari, cessioni all'esportazione ed importazioni, ecc.);
  • non hanno effettuato acquisti ed importazioni senza applicazione dell'imposta avvalendosi dell'istituto del plafond di cui all'art. 2, comma 2, Legge n. 28/1997;
  • non hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.

Inoltre, possono utilizzare il modello IVA BASE anche coloro che hanno effettuato occasionalmente cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse di cui all'art. 34-bis, D.P.R. n. 633/1972.

Tuttavia, l'utilizzo del Mod. IVA BASE, laddove siano soddisfatti i requisiti richiesti, rappresenta una facoltà e mai un obbligo.

SOGGETTI ESCLUSI

Non possono presentare il modello IVA BASE:

  • i soggetti non residenti che hanno istituito nel territorio dello Stato una stabile organizzazione o che si avvalgono di un rappresentante fiscale o che si sono identificati direttamente ai sensi dell'art. 35-ter, D.P.R. n. 633/1972;
  • le società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi;
  • i soggetti tenuti ad utilizzare il modello F24 auto UE;
  • i curatori fallimentari e i commissari liquidatori tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti IVA sottoposti a procedura concorsuale;
  • i soggetti che hanno partecipato ad una procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73, D.P.R. n. 633/1972;
  • la società commerciale controllante che intende avvalersi della particolare procedura di compensazione dell'IVA di gruppo;
  • i soggetti che hanno presentato nel periodo d'imposta dichiarazioni integrative a favore ai sensi dell'art. 8, comma 6-bis, D.P.R. n. 322/1998 che, ai sensi del comma 6-quater del citato art. 8, sono tenuti ad indicare il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni integrative, nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui sono presentate le dichiarazioni integrative;
  • i soggetti che avendo omesso di effettuare versamenti periodici IVAcompilano il nuovo quadro VQ della dichiarazione IVA.

Le modalità ed i termini per la presentazione del modello IVA BASE sono le stesse previste per la presentazione del modello di dichiarazione annuale IVA, ed il modello deve essere pertanto presentato entro il 30 aprile di ciascun anno.

Termini di presentazione della dichiarazione
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