News
Explora
Rubriche
Libreria
Strumenti
Fonti
IVA Criteri di applicazione - Territorialità
Depositi IVA

A cura del Centro studi fiscale Seac

L'istituto del deposito IVA, regolato dall'art. 50-bis, D.L. n. 331/1993, recepisce i principi comunitari contenuti nell'art. 16 della Direttiva comunitaria n. 388 del 17/5/1977 ed è finalizzato ad evitare che ai beni comunitari venga riservato un trattamento fiscale meno vantaggioso rispetto a quello previsto per i beni provenienti da Paesi extra-UE, per i quali, verificandosi i presupposti doganali, poteva essere chiesta la sospensione dell'IVA all'atto dell'importazione con introduzione in deposito doganale.

Posto che con l'utilizzo del deposito IVA si sono verificate molteplici frodi, soprattutto nel settore dei carburanti, con l'art. 1 comma 938 della L. 205/2017 sono state introdotte modalità particolari di gestione dei depositi di carburanti.

Con Circolare n. 18/2019, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni sulle modalità di gestione di tali depositi.

I depositi IVA

Il deposito IVA è un luogo fisico destinato alla custodia di beni nazionali e comunitari non destinati alla vendita al minuto nei locali medesimi. I beni di origine extracomunitaria possono essere ivi introdotti, previa immissione in libera pratica nel territorio della UE.

Il deposito può essere rappresentato da un capannone, magazzino, piazzale, ove è possibile stoccare e custodire i beni ed effettuare ulteriori operazioni, compravendite o lavorazioni, senza pagamento dell'IVA.

L'istituzione di tali depositi consente agli operatori abilitati di:

  • ricevere;
  • custodire;
  • gestire (anche sottoponendo a lavorazioni),

beni nazionali e comunitari senza pagamento dell'IVA.

L'imposta viene assolta solo dall'acquirente finale, nel momento, quindi, dell'estrazione dei beni dal deposito, mentre non hanno rilevanza i trasferimenti di merci, sia da un Paese all'altro che all'interno dello Stato.

attenzione

I beni in deposito non possono essere destinati alla vendita al dettaglio nei locali dei depositi stessi.

Soggetti abilitati

Ai sensi dell'art. 50-bis, D.L. n. 331/1993, possono gestire i depositi:

  • le imprese che conducono magazzini generali muniti di autorizzazione doganale;
  • le imprese esercenti depositi franchi;
  • le imprese operanti nei porti franchi;
  • i titolari di depositi fiscali per prodotti soggetti ad accisa;
  • i titolari di depositi doganali;
  • i soggetti che, "riscuotendo la fiducia" dell'Amministrazione finanziaria, e su richiesta, possono essere autorizzati a custodire beni nazionali e comunitari in regime di deposito IVA.
Adempimenti contabili

Ai fini della gestione dei depositi IVA, la movimentazione dei beni in entrata e in uscita deve risultare da apposito Registro istituito, ai sensi dell'art. 50-bis, D.L. n. 331/1993, anteriormente alla prima introduzione di beni nel deposito.

Dal Registro delle movimentazioni devono risultare:

Documenti correlati
Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?