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IVA Versamenti e adempimenti - Dichiarazioni e comunicazioni
Comunicazione delle operazioni con l'estero

A cura del Centro studi fiscale Seac

L'articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, ha previsto che i soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di:
  • cessione di beni e
  • prestazioni di servizi;
effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato
Nuove modalità di invio dei dati delle operazioni con l'estero dal 2022
La Legge di Bilancio 2021 prevedeva l'abolizione dell'esterometro a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022.
Il D.L. n. 146/2021, c.d. Decreto Fisco-Lavoro, ha differito l'abolizione dell'esterometro al 1° luglio 2022.
A partire da tale data i soggetti passivi IVA devono trasmettere telematicamente, utilizzando il file .xml della fattura elettronica con invio tramite SdI, i dati relativi alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti esteri.

attenzione

Pertanto, dal 1° luglio 2022 la modalità di trasmissione dei dati delle operazioni da e verso l'estero viene allineata con quella dei dati delle operazioni effettuate nel territorio dello Stato.

In tal modo, è prevista un'unica modalità di trasmissione sia per le fatture elettroniche che per i dati delle operazioni con l'estero, eliminando così l'invio dell'apposita comunicazione con riferimento a queste ultime, con lo scopo di consentire all'Amministrazione finanziaria di predisporre al meglio le bozze di registri IVA, dichiarazione IVA e comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA.
Soggetti tenuti alla trasmissione dei dati
I soggetti passivi tenuti ad effettuare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate sono elencati all'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015.
Si tratta, in particolare, dei soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato
Inoltre, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L n. 36/2022, sono tenuti ad effettuare la comunicazione all'Amministrazione finanziaria anche:
  • i contribuenti c.d. minimi;
  • i contribuenti forfetari;
  • le ASD;
che, nell'anno precedente, abbiano conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000
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