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IVA Modalità di applicazione - Credito IVA
Compensazione del credito IVA annuale

A cura del Centro studi fiscale Seac

Il soggetto che vanta crediti IVA può:

  • chiederli a rimborso, annualmente con la presentazione della dichiarazione IVA o trimestralmente con la presentazione del modello TR, purché siano soddisfatte le condizioni per il rimborso;
  • riportare in avanti il credito IVA per utilizzarlo nelle successive liquidazioni periodiche (compensazione verticale):
  • oppure utilizzare il proprio credito per compensazioni orizzontali, cioè esporlo nel modello F24 per compensare debiti riferiti ad altre imposte.

La compensazione del credito IVA:

  • trimestrale può avvenire solo a seguito di presentazione del modello IVA TR con la richiesta di compensazione. Tale richiesta può essere posta in essere solo qualora sussistano le condizioni per la richiesta di rimborso trimestrale, esposte nel relativo capitolo;
  • annuale, può avvenire indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti per la corrispondente richiesta di rimborso e, se la compensazione è di importo inferiore ad € 5.000 può essere posta in essere anche prima della presentazione della dichiarazione annuale dalla quale emerge il credito.

Compensazione del credito IVA

Possesso dei requisiti per il rimborso

Momento utilizzo del credito

Obbligo di visto di conformità

  • trimestrale

< € 5.000 --> dal giorno successivo alla presentazione del modello TR

> € 5.000 --> dal 10° giorno successivo a quello di presentazione del modello TR

< € 5.000 --> NO

> € 5.000 --> SÌ (*)

  • annuale

NO

< € 5.000 --> dal 1° gennaio successivo

> € 5.000 --> dal 10° giorno successivo a quello di presentazione del modello IVA

< € 5.000 --> NO

> € 5.000 --> SÌ (*)

(*) Soglia aumentata ad € 50.000 in presenza di regime premiale ISA e per le start-up innovtive.

Compensazione verticale

La compensazione verticale consente di neutralizzare i debiti di una determinata imposta con i crediti della stessa imposta.

Un esempio in ambito IVA è quello rappresentato da una liquidazione periodica IVA a debito compensata con un'altra liquidazione a credito.

Il contribuente che intende compensare verticalmente non è tenuto ad esporre nel Mod. F24 l'operazione di compensazione, ma riporta eventualmente soltanto l'importo di residuo debito che è tenuto a versare successivamente all'operazione di compensazione verticale stessa.

Anche nel caso in cui il soggetto esponga i dati nel Mod. F24, l'operazione si considera comunque "compensazione verticale", in quanto effettuata nell'ambito della stessa tipologia di tributo.

Con Risoluzione 31 dicembre 2019, n. 110, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla limitazione all'utilizzo dei crediti di imposta per importi superiori ad € 5.000 esteso dal D.L. n. 124/2019 alla generalità dei crediti d'imposta.

Nella tabella allegata alla Risoluzione sono indicati i codici utilizzabili in compensazione nel modello F24, classificati secondo la natura e la tipologia dei crediti, allo scopo di individuare le compensazioni orizzontali e quelle verticali (queste ultime escluse dalle nuove limitazioni).

Si riportano di seguito i codici credito e codici tributo relativi all'IVA.

Classificazione

Codice per utilizzo credito in compensazione

Descrizione codice credito

Codici pagamenti compensazione interna

IVA

6099

Credito IVA dichiarazione annuale

6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6011, 6012, 6013, 6031, 6032, 6033, 6034, 6035, 6099, 6720, 6721, 6722, 6723, 6724, 6725, 6726, 6727

IVA

6036

Credito IVA 1° trimestre

 

IVA

6037

Credito IVA 2° trimestre

 

IVA

6038

Credito IVA 3° trimestre

 

Come anticipato, la "detrazione imposta da imposta" è considerata compensazione verticale, anche qualora esposta nel Mod. F24.

In merito, si segnala che in presenza di debiti su ruoli definitivi, l'art. 31, comma 1, D.L. n. 78/2010 rivede come si vedrà un limite all'utilizzo in compensazione dei crediti in presenza di ruoli over 1.500 euro; visto il riferimento all'art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997, il limite è riferito alla compensazione orizzontale, mentre non è preclusa la compensazione "verticale", anche qualora questa sia esposta in F24 (Circolare 11 marzo 2011, n. 13).

Compensazione vertivale e liquidazioni trimestrali

Il contribuente che effettua le liquidazioni periodiche IVA con cadenza trimestrale maggiorando gli importi dell'interesse dell'1%, ha convenienza ad utilizzare il credito IVA annuale in modo verticale, anziché in modo orizzontale.
Infatti, qualora effettui una compensazione verticale, il contribuente deve maggiorare l'importo con gli interessi dell'1% solo dopo aver effettuato la compensazione.
Compensazione orizzontale

La compensazione orizzontale di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997 si attua attraverso la somma algebrica di crediti e di debiti nei confronti dei diversi enti impositori, risultanti dalla dichiarazione annuale o dalle denunce periodiche contributive, compilando gli appositi spazi del modello di pagamento F24.

La compensazione orizzontale si può attuare esclusivamente all'interno del modello unificato di pagamento F24.

Il credito che scaturisce da dalle dichiarazioni annuali, dal modello TR di richiesta di compensazione trimestrale e dalla denuncia periodica INPS (UniEmens) può essere utilizzato per compensare tutte le imposte e i contributi che rientrano nell'oggetto del versamento unitario (IRPEF, IVA, ritenute, IRAP, contributi previdenziali).

IMPOSTE E CONTRIBUTI OGGETTO DELLA COMPENSAZIONE

La compensazione orizzontale È estesa a quasi tutte le imposte e contributi dovuti allo Stato, alle Regioni, all'INPS e all'INAIL.

Si riporta, nella tabella che segue, un elenco dei principali tributi/contributi compensabili tra loro attraverso la compensazione orizzontale.

Importi a debito

Importi a credito

  • Acconto o saldo IRPEF/IRES;
  • Acconto e saldo IRAP;
  • IVA (saldo, liquidazioni periodiche, acconto, da adeguamento per studi di settore/parametri);
  • Addizionali all'IRPEF;
  • Imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'IVA;
  • Acconto del 20% dovuto sui redditi soggetti a tassazione separata;
  • Contributi IVS;
  • Contributi versati alla gestione separata INPS;
  • Ritenute alla fonte;
  • Contributi INPS derivanti dalla denuncia UNIEMENS;
  • Contributi INAIL da chiunque versati;
  • IMU.
  • IRPEF/IRES;
  • IRAP;
  • Cedolare secca e imposte sostitutive contribuenti minimi e forfetari;
  • Addizionali all'IRPEF;
  • IVA annuale e IVA trimestrale (con Mod. IVA TR);
  • Eccedenze di ritenute;
  • Contributi IVS;
  • Contributo Gestione separata INPS relativo al professionista;
  • Crediti INAIL derivanti dall'autoliquidazione dell'anno in corso;
  • Contributi INPS relativi ai dipendenti risultanti dalla denuncia UNIEMENS;
  • Imposta sostitutiva per le plusvalenze;
  • Imposta sostitutiva per i fondi pensione;
  • Imposte derivanti da imprese estere partecipate;
  • Crediti d'imposta a favore delle imprese;
  • Crediti certificati vantati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali ex art. 35, comma 1, lett. b), D.L. n. 1/2012.

Come verrà illustrato, tali compensazioni:

  • incontrano limiti in presenza di ruoli non pagati;
  • sono subordinate a specifici adempimenti che variano in funzione dell'importo da utilizzare in compensazione;
  • non sono realizzabili sopra certi importi;
  • sono precluse ai soggetti "non operativi".

OBBLIGO DI COMPENSAZIONE TRAMITE CANALI TELEMATICI

L'art. 37, comma 49-bis, D.L. n. 223/2006, che disciplina la modalità di compensazione tra crediti e debiti, così dispone:

"I soggetti, che intendono effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate …".

Di conseguenza tutti i soggetti che intendono effettuare compensazioni nel Mod. F24, hanno l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline):

  • a prescindere dall'importo del credito utilizzato;
  • per la generalità delle imposte.
La norma, infatti, prevede detto obbligo, oltre che per l'IVA anche con riferimento ai crediti relativi a:
  • IRPEF e relative addizionali, IRES, IRAP;
  • imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
  • crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta;
  • crediti d'imposta da indicare nel quadro RU del Mod. REDDITI.

Le altre modalità presentazione (ad esempio, servizi telematici bancari remote banking o home banking) sono utilizzabili solo in caso di utilizzo di un Mod. F24:

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