A cura del Centro studi fiscale Seac
Il soggetto che vanta crediti
- chiederli a rimborso, annualmente con la presentazione della dichiarazione
IVA o trimestralmente con la presentazione del modello TR, purché siano soddisfatte le condizioni per il rimborso; - riportare in avanti il credito
IVA per utilizzarlo nelle successive liquidazioni periodiche (compensazione verticale): - oppure utilizzare il proprio credito per compensazioni orizzontali, cioè esporlo nel modello F24 per compensare debiti riferiti ad altre imposte.
La compensazione del credito
- trimestrale può avvenire solo a seguito di presentazione del modello
IVA TR con la richiesta di compensazione. Tale richiesta può essere posta in essere solo qualora sussistano le condizioni per la richiesta di rimborso trimestrale; - annuale, può avvenire indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti per la corrispondente richiesta di rimborso e, se la compensazione è di importo inferiore ad € 5.000 può essere posta in essere anche prima della presentazione della dichiarazione annuale dalla quale emerge il credito.
Compensazione del credito |
Possesso dei requisiti per il rimborso |
Momento utilizzo del credito |
Obbligo di visto di conformità |
|
SÌ |
< € 5.000 --> dal giorno successivo alla presentazione del modello TR > € 5.000 --> dal 10° giorno successivo a quello di presentazione del modello TR |
< € 5.000 --> NO > € 5.000 --> SÌ (*) |
|
NO |
< € 5.000 --> dal 1° gennaio successivo > € 5.000 --> dal 10° giorno successivo a quello di presentazione del modello |
< € 5.000 --> NO > € 5.000 --> SÌ (*) |
(*) Soglia aumentata ad € 50.000 in presenza di regime premiale ISA e per le start-up innovtive.
La compensazione verticale consente di neutralizzare i debiti di una determinata imposta con i crediti della stessa imposta.
Il contribuente che intende compensare verticalmente non è tenuto ad esporre nel Mod. F24 l'operazione di compensazione, ma riporta eventualmente soltanto l'importo di residuo debito che è tenuto a versare successivamente all'operazione di compensazione verticale stessa.
Anche nel caso in cui il soggetto esponga i dati nel Mod. F24, l'operazione si considera comunque "compensazione verticale", in quanto effettuata nell'ambito della stessa tipologia di tributo.
Con
Nella tabella allegata alla Risoluzione sono indicati i codici utilizzabili in compensazione nel modello F24, classificati secondo la natura e la tipologia dei crediti, allo scopo di individuare le compensazioni orizzontali e quelle verticali (queste ultime escluse dalle nuove limitazioni).
Si riportano di seguito i codici credito e
codici tributo relativi all'
Classificazione |
Codice per utilizzo credito in compensazione |
Descrizione codice credito |
Codici pagamenti compensazione interna |
6099 |
Credito |
6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6011, 6012, 6013, 6031, 6032, 6033, 6034, 6035, 6099, 6720, 6721, 6722, 6723, 6724, 6725, 6726, 6727 |
|
6036 |
Credito IVA 1° trimestre |
||
6037 |
Credito IVA 2° trimestre |
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6038 |
Credito IVA 3° trimestre |
Come anticipato, la "detrazione imposta da imposta" è considerata compensazione verticale, anche qualora esposta nel Mod. F24.
In merito, si segnala che in presenza di debiti su ruoli definitivi, l'
Compensazione vertivale e liquidazioni trimestrali
La compensazione orizzontale di cui all'
La compensazione orizzontale si può attuare esclusivamente all'interno del modello unificato di pagamento F24.
Il credito che scaturisce da dalle dichiarazioni annuali, dal modello TR di richiesta di compensazione trimestrale e dalla denuncia periodica INPS (UniEmens) può essere utilizzato per compensare tutte le imposte e i contributi che rientrano nell'oggetto del versamento unitario (IRPEF, IVA, ritenute, IRAP, contributi previdenziali).
IMPOSTE E CONTRIBUTI OGGETTO DELLA COMPENSAZIONE
La compensazione orizzontale È estesa a quasi tutte le imposte e contributi dovuti allo Stato, alle Regioni, all'INPS e all'INAIL.
Si riporta, nella tabella che segue, un elenco dei principali tributi/contributi compensabili tra loro attraverso la compensazione orizzontale.
Importi a debito |
Importi a credito |
|
|
Come verrà illustrato, tali compensazioni:
- incontrano limiti in presenza di ruoli non pagati;
- sono subordinate a specifici adempimenti che variano in funzione dell'importo da utilizzare in compensazione;
- non sono realizzabili sopra certi importi;
- sono precluse ai soggetti "non operativi".
OBBLIGO DI COMPENSAZIONE TRAMITE CANALI TELEMATICI
L'
|
"I soggetti, che intendono effettuare la compensazione prevista dall' |
Di conseguenza tutti i soggetti che intendono effettuare compensazioni nel Mod. F24, hanno l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline):
- a prescindere dall'importo del credito utilizzato;
- per la generalità delle imposte.
- IRPEF e relative addizionali, IRES, IRAP;
- imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
- crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta;
- crediti d'imposta da indicare nel quadro RU del Mod. REDDITI.
Le altre modalità presentazione (ad esempio, servizi telematici bancari remote banking o home banking) sono utilizzabili solo in caso di utilizzo di un Mod. F24: