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A cura del Centro studi fiscale Seac
A seguito dell'introduzione del mercato comune in Europa, lo scambio di merce da un operatore di uno stato comunitario ad un operatore di altro Stato comunitario non si considera esportazione o importazione ma cessione comunitaria o acquisto comunitario.
Nell'ambito delle operazioni comunitarie, il criterio di base è il seguente.
Nell'ambito del regime
transitorio delle operazioni intracomunitarie di cui al
Al fine di beneficiare della
non imponibilità
- onerosità dell'atto;
- trasferimento della proprietà o di altro diritto reale;
- trasferimento del bene in un altro Paese UE;
-
soggettività passiva
IVA di cedente e acquirente.
ATTENZIONE: In base alle modifiche
introdotte dalla Direttiva 1910/2018 alla Direttiva 112/2006 con
decorrenza 1° gennaio 2020, sono requisiti per poter non applicare
l' |
In base alle disposizioni di
cui al
Dall'altro lato, il cedente è tenuto a:
-
verificare
che l'acquirente sia un soggetto passivo
IVA in un altro Stato UE, ossia che sia identificato ai finiIVA in detto Paese; - dimostrare l'effettivo trasferimento fisico (trasporto/spedizione) dei beni oggetto della cessione nel territorio di un altro Stato UE;
- dimostrare che la cessione è stata effettuata a fronte del pagamento di un corrispettivo.
VERIFICA SOGGETTIVITÀ PASSIVA
L'
Secondo l'articolo 50, comma 2,
gli Uffici, su richiesta, confermano la validità della partita