News
Explora
Rubriche
Libreria
Strumenti
Fonti
IVA Criteri di applicazione - Territorialità
Cessioni intracomunitarie

A cura del Centro studi fiscale Seac

A seguito dell'introduzione del mercato comune in Europa, lo scambio di merce da un operatore di uno stato comunitario ad un operatore di altro Stato comunitario non si considera esportazione o importazione ma cessione comunitaria o acquisto comunitario.

Nell'ambito delle operazioni comunitarie, il criterio di base è il seguente.

Cessioni comunitarie verso soggetti passivi

Nell'ambito del regime transitorio delle operazioni intracomunitarie di cui al D.L. n. 331/1993, l'art. 41, comma 1 dispone che le cessioni intracomunitarie sono operazioni non imponibili ai fini IVA in quanto ad esse si applica il regime di tassazione "a destinazione", ossia nello Stato UE di destinazione dei beni oggetto dell'operazione nel quale l'acquirente è identificato ai fini IVA.

Al fine di beneficiare della non imponibilità IVA è necessario che per le cessioni intracomunitarie sussistano i requisiti soggettivi, oggettivi e territoriali:

  • onerosità dell'atto;
  • trasferimento della proprietà o di altro diritto reale;
  • trasferimento del bene in un altro Paese UE;
  • soggettività passiva IVA di cedente e acquirente.

ATTENZIONE: In base alle modifiche introdotte dalla Direttiva 1910/2018 alla Direttiva 112/2006 con decorrenza 1° gennaio 2020, sono requisiti per poter non applicare l'IVA nelle cessioni comunitarie l'identificazione IVA del cliente in un Paese comunitario diverso da quello di partenza della merce e la corretta compilazione degli elenchi riepilogativi.

In base alle disposizioni di cui al D.L. n. 331/1993, la tassazione dell'operazione va eseguita nel Paese di destinazione del bene. È, pertanto, onere dell'acquirente comunitario (soggetto passivo d'imposta) applicare l'IVA con le regole vigenti nel proprio Stato.

Dall'altro lato, il cedente è tenuto a:

  • verificare che l'acquirente sia un soggetto passivo IVA in un altro Stato UE, ossia che sia identificato ai fini IVA in detto Paese;
  • dimostrare l'effettivo trasferimento fisico (trasporto/spedizione) dei beni oggetto della cessione nel territorio di un altro Stato UE;
  • dimostrare che la cessione è stata effettuata a fronte del pagamento di un corrispettivo.

VERIFICA SOGGETTIVITÀ PASSIVA IVA DEL CESSIONARIO

L'articolo 50, comma 1 del D.L. 331/1993 prevede che la cessione comunitaria non imponibile è effettuabile solo nei confronti di cessionari che hanno comunicato il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato di appartenenza.

Secondo l'articolo 50, comma 2, gli Uffici, su richiesta, confermano la validità della partita IVA estera e la denominazione del soggetto a cui è stata attribuita.

Documenti correlati
Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?