
A cura del Centro studi fiscale Seac
A seguito dell'introduzione del mercato comune in Europa, lo scambio di merce da un operatore di uno stato comunitario ad un operatore di altro Stato comunitario non si considera esportazione o importazione ma cessione comunitaria o acquisto comunitario.
Nell'ambito delle operazioni comunitarie, il criterio di base è il seguente.
Nell'ambito del regime
transitorio delle operazioni intracomunitarie di cui al
Al fine di beneficiare della non imponibilità IVA è necessario che per le cessioni intracomunitarie sussistano i requisiti soggettivi, oggettivi e territoriali:
- onerosità dell'atto;
- trasferimento della proprietà o di altro diritto reale;
- trasferimento del bene in un altro Paese UE;
- soggettività passiva IVA di cedente e acquirente.
ATTENZIONE: In base alle modifiche introdotte dalla Direttiva 1910/2018 alla Direttiva 112/2006 con decorrenza 1° gennaio 2020, sono requisiti per poter non applicare l'IVA nelle cessioni comunitarie l'identificazione IVA del cliente in un Paese comunitario diverso da quello di partenza della merce e la corretta compilazione degli elenchi riepilogativi. |
In base alle disposizioni di
cui al
Dall'altro lato, il cedente è tenuto a:
- verificare che l'acquirente sia un soggetto passivo IVA in un altro Stato UE, ossia che sia identificato ai fini IVA in detto Paese;
- dimostrare l'effettivo trasferimento fisico (trasporto/spedizione) dei beni oggetto della cessione nel territorio di un altro Stato UE;
- dimostrare che la cessione è stata effettuata a fronte del pagamento di un corrispettivo.
VERIFICA SOGGETTIVITÀ PASSIVA IVA DEL CESSIONARIO
L'
Secondo l'articolo 50, comma 2, gli Uffici, su richiesta, confermano la validità della partita IVA estera e la denominazione del soggetto a cui è stata attribuita.