News
Explora
Rubriche
Libreria
Strumenti
Fonti
IVA Criteri di applicazione - Operazioni
Cessioni di beni

A cura del Centro studi fiscale Seac

Secondo quanto disposto dall'art. 1, D.P.R. n. 633/1972, l'IVA si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato, nell'esercizio di imprese o di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.
Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che comportano il trasferimento della proprietà o la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, servitù, superficie) su beni di ogni genere.

attenzione

Il pegno e l'ipoteca sono diritti reali di garanzia: pertanto, la costituzione di un'ipoteca o la consegna di un bene in pegno non configurano operazioni rilevanti ai fini IVA.
Operazioni assimilate alle cessioni di beni

L'articolo 2 del Decreto in esame, assimila, ai fini IVA, alcune operazioni alle cessioni di beni.
Si tratta, in particolare, di:

  • vendite con riserva della proprietà;
  • locazioni con clausola di trasferimento vincolante per ambedue le parti;
  • beni non restituiti dopo un anno dalla consegna;
  • prestiti di beni fungibili diversi dal denaro;
  • passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione;
  • alcune cessioni gratuite;
  • autoconsumo e assegnazioni ai soci.
Documenti correlati
Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?