A cura del Centro studi fiscale Seac
Nel meccanismo di funzionamento dell'
Vi sono quindi casi in cui non è consentito detrarre l'
- al soggetto (indetraibilità soggettiva) oppure
- alle caratteristiche delle operazioni stesse (indetraibilità oggettiva).
Per poter detrarre l'
Vi sono alcune tipologie di soggetti per i quali la detrazione
- società di comodo elencate all'
articolo 4, comma 5 terzo periodo, D.P.R. n. 633/1972 , e cioè le società che detengono immobili, mezzi di trasporto o complessi sportivi o ricreativi, con il fine di farli utilizzare gratuitamente ai propri soci, e le holding di partecipazione "passive"; - società non operative o in perdita sistematica
ex art. 30, Legge n. 724/1994 : un soggetto non operativo oppure non operativo per perdite sistematiche, dopo tre anni perde il diritto alla restituzione l'eventualeIVA a credito; - soggetti con dispensa per le operazioni esenti: i soggetti che esercitano solo operazioni esenti possono optare per la dispensa dagli adempimenti per operazioni esenti. Tale dispensa comporta l'impossibilità di portare in detrazione l'eventuale
IVA che altrimenti, in determinate circostanze, potrebbe essere detraibile; si tratta, in particolare, dell'IVA relativa ad eventuali operazioni occasionali imponibili; - enti non commerciali: la detrazione
IVA per gli enti non commerciali è prevista, secondo l'articolo 19-ter, limitatamente agli acquisti e alle importazioni fatti nell'esercizio di attività commerciali o agricole - regimi speciali
IVA : per alcuni regimi speciali vi sono limitazioni o particolari modalità di detrazione dell'IVA . Ad esempio, il soggetto che opera nel regime del margine non potrà detrarre l'IVA sulle spese di riparazione dei beni usati, ma dovrà sommarle al costo di acquisto; pertanto dette spese concorreranno a diminuire il margine sul quale scorporare l'IVA .
L'
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"Non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta." |