
A cura del Centro studi fiscale Seac
L'
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"L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del ventidue per cento della base imponibile dell'operazione. L'aliquota è ridotta al quattro, al cinque e al dieci per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte II-bis e nella parte III dell'allegata tabella A, salvo il disposto dell'articolo 34. Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria di noleggio e simili, l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili.". |
Al Decreto
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TABELLA A:
- PARTE I: individua i prodotti
agricoli sui quali è applicabile la percentuale di compensazione
per la detrazione dell'
IVA ; - PARTE II: individua i beni e servizi assoggettati ad aliquota IVA del 4%;
- PARTE II-bis: individua i beni e servizi assoggettati ad aliquota IVA del 5%;
- PARTE III: individua i beni e servizi assoggettati ad aliquota IVA del 10%.
- PARTE I: individua i prodotti
agricoli sui quali è applicabile la percentuale di compensazione
per la detrazione dell'
- TABELLA B: indicava i prodotti soggetti ad IVA del 38%. Essendo stata abrogata tale aliquota, individua i beni con indetraibilità oggettiva;
- TABELLA C: tabella che si riferisce al regime speciale dello spettacolo.