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IVA Modalità di applicazione - Determinazione dell'imposta
Aliquote di imposta

A cura del Centro studi fiscale Seac

L'art. 16, D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che:

"L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del ventidue per cento della base imponibile dell'operazione.

L'aliquota è ridotta al quattro, al cinque e al dieci per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte II-bis e nella parte III dell'allegata tabella A, salvo il disposto dell'articolo 34.

Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria di noleggio e simili, l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili.".

Al Decreto IVA sono allegate le seguenti tabelle:

  • TABELLA A:
    • PARTE I: individua i prodotti agricoli sui quali è applicabile la percentuale di compensazione per la detrazione dell'IVA;
    • PARTE II: individua i beni e servizi assoggettati ad aliquota IVA del 4%;
    • PARTE II-bis: individua i beni e servizi assoggettati ad aliquota IVA del 5%;
    • PARTE III: individua i beni e servizi assoggettati ad aliquota IVA del 10%.
  • TABELLA B: indicava i prodotti soggetti ad IVA del 38%. Essendo stata abrogata tale aliquota, individua i beni con indetraibilità oggettiva;
  • TABELLA C: tabella che si riferisce al regime speciale dello spettacolo.
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