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IVA Criteri di applicazione - Territorialità
Acquisti in sospensione d'imposta e plafond

A cura del Centro studi fiscale Seac

Secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 633/1972, le imprese che effettuano operazioni internazionali, con Paesi sia UE sia extra UE, in presenza di determinate condizioni, possono acquistare beni e servizi senza applicazione dell'IVA, entro un predeterminato limite detto "plafond".

Esportatori abituali

Gli operatori nazionali che intendono usufruire della facoltà di acquistare o importare beni e/o servizi senza applicazione dell'imposta, in quanto esportatori abituali, sono tenuti all'esecuzione di determinati adempimenti.

Per poter usufruire dell'agevolazione il contribuente deve:

  • verificare il proprio status di esportatore abituale:

  • inviare una dichiarazione d'intento che giustifichi, per il fornitore, l'emissione di fattura senza addebito di IVA;
  • evidenziare mensilmente l'utilizzo del plafond e del residuo annuale.

I contribuenti devono essere in grado di esibire, a richiesta degli organi accertatori, tali informazioni, analiticamente per ogni mese fino al secondo precedente la richiesta;

  • compilare il quadro VC della dichiarazione IVA annuale, con indicazione dell'utilizzo mensile del plafond.

Ai sensi della R.M. 21 giugno 1999, n. 102/E, possono utilizzare il plafond anche i rappresentanti fiscali di contribuenti esteri. Inoltre, tale possibilità è prevista per i soggetti che si sono identificati direttamente ai sensi dell'art. 35-ter, D.P.R. n. 633/1972.

Sono invece esclusi dall'utilizzo del plafond, e quindi dall'effettuazione di acquisti in sospensione d'imposta:

  • i soggetti in regime speciale agricolo ex art. 34, D.P.R. n. 633/1972, per i quali è comunque previsto il diritto alla detrazione o al rimborso dell'IVA "teorica", ossia dell'imposta che risulterebbe dall'applicazione delle percentuali di compensazione alle cessioni non imponibili;
  • i soggetti che iniziano l'attività, limitatamente al primo anno, in quanto non presentano un periodo di riferimento.
Determinazione del plafond

L'importo entro il quale gli esportatori abituali possono effettuare acquisti senza addebito dell'IVA viene denominato plafond.

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