
A cura del Centro studi fiscale Seac
Secondo quanto previsto dal
Gli operatori nazionali che intendono usufruire della facoltà di acquistare o importare beni e/o servizi senza applicazione dell'imposta, in quanto esportatori abituali, sono tenuti all'esecuzione di determinati adempimenti.
Per poter usufruire dell'agevolazione il contribuente deve:
- verificare il proprio status di esportatore abituale:
- inviare una dichiarazione d'intento che giustifichi, per il fornitore, l'emissione di fattura senza addebito di
IVA ; - evidenziare mensilmente l'utilizzo del plafond e del residuo annuale.
I contribuenti devono essere in grado di esibire, a richiesta degli organi accertatori, tali informazioni, analiticamente per ogni mese fino al secondo precedente la richiesta;
- compilare il quadro VC della dichiarazione
IVA annuale, con indicazione dell'utilizzo mensile del plafond.
Ai sensi della R.M. 21 giugno 1999, n. 102/E, possono utilizzare il plafond anche i rappresentanti fiscali di contribuenti esteri. Inoltre, tale possibilità è prevista per i soggetti che si sono identificati direttamente ai sensi dell'
Sono invece esclusi dall'utilizzo del plafond, e quindi dall'effettuazione di acquisti in sospensione d'imposta:
- i soggetti in regime speciale agricolo ex
art. 34, D.P.R. n. 633/1972 , per i quali è comunque previsto il diritto alla detrazione o al rimborso dell'IVA "teorica", ossia dell'imposta che risulterebbe dall'applicazione delle percentuali di compensazione alle cessioni non imponibili; - i soggetti che iniziano l'attività, limitatamente al primo anno, in quanto non presentano un periodo di riferimento.
L'importo entro il quale gli esportatori abituali possono effettuare acquisti senza addebito dell'