A cura del Centro studi fiscale Seac
L'
Il comma 2 del medesimo articolo 38 definisce acquisti intracomunitari:
"le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualità di soggetto passivo d'imposta, ovvero dall'acquirente o da terzi per loro conto". |
L'acquisto intracomunitario per definirsi tale deve avere pertanto le seguenti caratteristiche:
- l'onerosità dell'operazione, che deve avere ad oggetto un bene mobile materiale.
Sono, pertanto, escluse dalla presente classificazione le operazioni a titolo gratuito; sono acquisti intracomunitari quelli che prevedono il pagamento di un corrispettivo, incluse le operazioni che si realizzano tramite permuta;
- avere ad oggetto l'acquisizione della proprietà o di altro diritto reale sul bene.
L'operazione deve inquadrarsi come compravendita. Non valgono le acquisizioni in "conto prova" o in "conto visione". Sono invece ammessi, in quanto diritti reali di godimento, uso ed usufrutto;
- il bene deve essere effettivamente movimentato da uno Stato comunitario di partenza all'Italia (di qui la necessità che si tratti di bene mobile), mentre è ininfluente chi effettua il trasporto.
I beni acquistati devono fisicamente entrare nel territorio italiano da altro Stato membro dell'Unione europea. Che il trasporto sia materialmente eseguito dal cedente, dal cessionario o da un vettore per loro conto non ha rilevanza, quello che importa è che sussista il trasferimento fisico del bene. Sono altrettanto irrilevanti residenza e domicilio del cedente e dell'acquirente;
- cedente comunitario ed acquirente italiano devono entrambi essere soggetti passivi
IVA nel proprio Paese.
Gli acquisti effettuati da privati
non rientrano nel campo applicativo della disciplina