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IVA Criteri di applicazione - Territorialità
Acquisti intracomunitari

A cura del Centro studi fiscale Seac

L'art. 38, comma 1, D.L. n. 331/1993 dispone l'applicazione dell'IVA sugli acquisti intracomunitari di beni effettuati da imprese, professionisti o comunque enti o associazioni, soggetti passivi IVA in Italia.

Il comma 2 del medesimo articolo 38 definisce acquisti intracomunitari:

"le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualità di soggetto passivo d'imposta, ovvero dall'acquirente o da terzi per loro conto".

L'acquisto intracomunitario per definirsi tale deve avere pertanto le seguenti caratteristiche:

  • l'onerosità dell'operazione, che deve avere ad oggetto un bene mobile materiale.

Sono, pertanto, escluse dalla presente classificazione le operazioni a titolo gratuito; sono acquisti intracomunitari quelli che prevedono il pagamento di un corrispettivo, incluse le operazioni che si realizzano tramite permuta;

  • avere ad oggetto l'acquisizione della proprietà o di altro diritto reale sul bene.

L'operazione deve inquadrarsi come compravendita. Non valgono le acquisizioni in "conto prova" o in "conto visione". Sono invece ammessi, in quanto diritti reali di godimento, uso ed usufrutto;

  • il bene deve essere effettivamente movimentato da uno Stato comunitario di partenza all'Italia (di qui la necessità che si tratti di bene mobile), mentre è ininfluente chi effettua il trasporto.

I beni acquistati devono fisicamente entrare nel territorio italiano da altro Stato membro dell'Unione europea. Che il trasporto sia materialmente eseguito dal cedente, dal cessionario o da un vettore per loro conto non ha rilevanza, quello che importa è che sussista il trasferimento fisico del bene. Sono altrettanto irrilevanti residenza e domicilio del cedente e dell'acquirente;

  • cedente comunitario ed acquirente italiano devono entrambi essere soggetti passivi IVA nel proprio Paese.

Gli acquisti effettuati da privati non rientrano nel campo applicativo della disciplina IVA comunitaria, ma sono assoggettati all'imposta nel Paese di origine, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 40, D.L. n. 331/1993.

Iscrizione al Vies di cedente e cessionario
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