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ISA Inquadramento generale e regime premiale
Soggetti interessati ed esclusi

A cura del Centro studi fiscale Seac

Il comma 6, art. 9-bis, D.L. n. 50/2017 individua alcune cause di esclusione dall'applicazione degli ISA:

L'art. 9-bis, comma 6, D.L. n. 50/2017, individuando alcune cause di esclusione dall'applicazione degli ISA, dispone che:

6. "Gli indici non si applicano ai periodi d'imposta nei quali il contribuente:

a) ha iniziato o cessato l'attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;

b) dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici."

Il successivo comma 7, stabilisce che con Decreto MEF possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti.

Gli ISA si applicano agli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come "attività prevalente", una o più attività tra quelle per le quali risulta approvato un ISA e che non presentano una causa di esclusione.

attenzione

Per "attività prevalente" s'intende l'attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d'imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi.

L'individuazione dell'attività prevalente è effettuata con riferimento a una stessa categoria reddituale.

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