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ISA Inquadramento generale e regime premiale
Regime premiale

A cura del Centro studi fiscale Seac

Gli indici sintetici esprimono il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, attribuendo al soggetto un valore, in scala da 1 a 10, sintesi dei singoli indicatori elementari: ad un basso valore dell'indice corrisponde una bassa affidabilità fiscale, ad un alto valore, un'alta attendibilità.

A tale giudizio è strettamente collegato l'accesso al cosiddetto "regime premiale", che riconosce interessanti benefici graduati a seconda del punteggio raggiunto, quali alcune fattispecie di:

  • esonero dall'apposizione del visto di conformità;
  • preclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
  • riduzione di un anno del termine di decadenza dell'attività di accertamento;
  • esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo soltanto se il reddito complessivo accertabile eccede oltre due terzi quello dichiarato.

attenzione

L'Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento 11 aprile 2025, con il quale ha definito i livelli di affidabilità fiscale ai quali sono collegati i benefici premiali per l'anno d'imposta 2024.

Regime premiale

Il comma 11 dell'art. 9-bis, D.L. n. 50/2017 definisce i benefici fiscali ai quali possono accedere i contribuenti che risultino "affidabili" ai fini ISA.

In particolare, il comma 11 dell'art. 9-bis, D.L. n. 50/2017 (come modificato dall'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 1/2024) dispone che "... in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici", sono riconosciute le seguenti agevolazioni:

  • esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per importi:
    • fino a € 70.000 annui relativamente all'IVA;
    • fino a € 50.000 annui  relativamente alle imposte dirette e all'IRAP;
  • esonero dall'apposizione del visto di conformità o della prestazione della garanzia per i rimborsi IVA fino ad € 70.000 annui;
  • esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative (articolo 30, Legge 23 dicembre 1994, n. 724); 

secondo i quali l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate, e, in generale omissioni e le false o inesatte indicazioni, sono desumibili anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti;

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