A cura del Centro studi fiscale Seac
Gli indici sintetici esprimono il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, attribuendo al soggetto un valore, in scala da 1 a 10, sintesi dei singoli indicatori elementari: ad un basso valore dell'indice corrisponde una bassa affidabilità fiscale, ad un alto valore, un'alta attendibilità.
A tale giudizio è strettamente collegato l'accesso al cosiddetto "regime premiale", che riconosce interessanti benefici graduati a seconda del punteggio raggiunto, quali alcune fattispecie di:
- esonero dall'apposizione del visto di conformità;
- preclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
- riduzione di un anno del termine di decadenza dell'attività di accertamento;
- esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo soltanto se il reddito complessivo accertabile eccede oltre due terzi quello dichiarato.
Ai sensi del comma 12,
art. 9-bis, D.L. n.50/2017 , l'Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento 22 aprile 2024, con il quale ha definito i livelli di affidabilità fiscale ai quali sono collegati i benefici premiali per l'anno d'imposta 2023.
Il comma 11 dell'
L'art. 14,
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In particolare, il comma 11 dell'art. 9-bis, dispone che "... in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici", sono riconosciute le seguenti agevolazioni:
- esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per importi:
- fino a € 70.000 annui (in precedenza era € 50.000) relativamente all'IVA;
- fino a € 50.000 annui (in precedenza era € 20.000) relativamente alle imposte dirette e all'IRAP;
- esonero dall'apposizione del visto di conformità o della prestazione della garanzia per i rimborsi IVA fino ad € 70.000 annui (in precedenza era € 50.000);
- esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative (
articolo 30, Legge 23 dicembre 1994, n. 724 );
- preclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici:
secondo i quali l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate, e, in generale omissioni e le false o inesatte indicazioni, sono desumibili anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti;
- anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento di cui:
- all'
articolo 43, comma 1, D.P.R. n. 600/1973 , con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo; - all'
articolo 57, comma 1, D.P.R. n. 633/1972 , ai finiIVA ;
- all'
- esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'
articolo 38, D.P.R. n. 600/1973 , se il reddito complessivo accertabile non eccede di due terzi il reddito dichiarato.