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ISA Inquadramento generale e regime premiale
Regime premiale

A cura del Centro studi fiscale Seac

Gli indici sintetici esprimono il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, attribuendo al soggetto un valore, in scala da 1 a 10, sintesi dei singoli indicatori elementari: ad un basso valore dell'indice corrisponde una bassa affidabilità fiscale, ad un alto valore, un'alta attendibilità.

A tale giudizio è strettamente collegato l'accesso al cosiddetto "regime premiale", che riconosce interessanti benefici graduati a seconda del punteggio raggiunto, quali alcune fattispecie di:

  • esonero dall'apposizione del visto di conformità;
  • preclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
  • riduzione di un anno del termine di decadenza dell'attività di accertamento;
  • esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo soltanto se il reddito complessivo accertabile eccede oltre due terzi quello dichiarato.

    novita

    Ai sensi del comma 12, art. 9-bis, D.L. n.50/2017, l'Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento 22 aprile 2024, con il quale ha definito i livelli di affidabilità fiscale ai quali sono collegati i benefici premiali per l'anno d'imposta 2023.

Il regime premiale

Il comma 11 dell'art. 9-bis, D.L. n. 50/2017 definisce i benefici fiscali ai quali possono accedere i contribuenti che risultino "affidabili" ai fini ISA.

novita

L'art. 14, D.Lgs. n. 1/2024 recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, ha provveduto a sostituire le lettere a) e b), comma 11, art. 9-bis, D.L. n. 50/2017, disponendo l'innalzamento della soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità:

  • per la compensazione dei crediti relativi all'IVA, imposte dirette e IRAP;
  • per i rimborsi relativi al credito IVA (ovvero dalla prestazione della garanzia).

In particolare, il comma 11 dell'art. 9-bis, dispone che "... in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici", sono riconosciute le seguenti agevolazioni:

  • esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per importi:
    • fino a € 70.000 annui (in precedenza era € 50.000) relativamente all'IVA;
    • fino a € 50.000 annui (in precedenza era € 20.000) relativamente alle imposte dirette e all'IRAP;
  • esonero dall'apposizione del visto di conformità o della prestazione della garanzia per i rimborsi IVA fino ad € 70.000 annui (in precedenza era € 50.000);
  • esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative (articolo 30, Legge 23 dicembre 1994, n. 724); 

secondo i quali l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate, e, in generale omissioni e le false o inesatte indicazioni, sono desumibili anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti;

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