
IRES Disposizioni generali
Determinazione del reddito complessivo
A cura del Centro studi fiscale Seac
Regole di determinazione del reddito complessivo
L'art. 81, TUIR, dispone che, per i soggetti indicati alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 73, TUIR, ossia:
- società di capitali, società cooperative e di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
- enti, pubblici e privati, diversi dalle società, che esercitano principalmente o esclusivamente un'attività commerciale nel territorio dello Stato,
il reddito complessivo, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d'impresa.
Si tratta di una presunzione assoluta, ossia non suscettibile di prova contraria. Da ciò consegue che:
- per la determinazione del reddito dei suddetti soggetti è necessario seguire le regole proprie previste per il reddito d'impresa, le cui norme sono contenute negli artt. da 81 a 116, TUIR;
- alla formazione del reddito concorrono sia i redditi in denaro che quelli in natura;
- non rileva il luogo di formazione del reddito, poiché concorrono sia quelli prodotti in Italia sia quelli di fonte estera.
REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO
Il principio generale posto a base per la determinazione del reddito complessivo delle società e degli enti commerciali è rinvenibile all'
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